F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DEL CALCIATORE VARSI ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE VARSI ALFREDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMPOBASSO/OLYMPIA AGNONESE DELL’11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto al calciatore reclamante la sanzione della squalifica per 4 giornate effettive.
Tale decisione è stata assunta: “per avere lo stesso, al termie della gara, partecipato ad una rissa e, in particolare, colpito con un pugno dietro la nuca un calciatore avversario che cadeva a terra rendendo necessario l’intervento dei sanitari”.
Avverso tale provvedimento il sig. Varsi ha proposto reclamo innanzi a questa Corte con atto del 20.02.2018, chiedendo la riduzione della squalifica “in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti riconducibili al ricorrente e quindi ex art. 19 CGS comma IV lett. B nella misura di 3 giornate di squalifica e/o nella minore misura che l’On. Corte adita riterrà di giustizia.”
All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha accolto il reclamo sulla base della seguente motivazione.
Il reclamante ha contestato di aver sferrato un pugno al calciatore avversario, ammettendo, invece, di averlo colpito alla nuca con il palmo della mano, eccependo altresì che a seguito dell’evento il calciatore colpito non avrebbe riportato alcun danno e/o pregiudizio.
La Corte non può aderire alla ricostruzione dei fatti, così come operata dal reclamante, perché in contrasto con il rapporto arbitrale che fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, tuttavia, ritiene che la sanzione irrogata sia eccessiva in considerazione del fatto che, in conseguenza dell’evento, il calciatore colpito non ha subito alcuna conseguenza.
La Corte Sportiva di Appello, tenuto conto del disposto dell’art. 19 comma IV lett. B, ritiene congrua la sanzione di 3 giornate effettive.
Per questi motivi la C.S.A., sentito altresì l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Varsi Alfredo e riduce la sanzione della squalifica a 3 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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