F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 4RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/ OLYMPIA AGNONESE DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

4RICORSO DELLA SOCIETÀ POL. OLYMPIA AGNONESE       A.S.D.         AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA  DI  €  1.500,00  INFLITTA  ALLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  CITTÀ  DI CAMPOBASSO/ OLYMPIA AGNONESE DELL’11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 94 del 14.02.2018, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00.

Tale decisione è stata assunta: “per avere, al termine della gara, propri dirigenti e calciatori, partecipato ad una rissa con i tesserati della società avversaria”.

Avverso tale provvedimento la Pol. Olympia Agnonese ha presentato reclamo innanzi a questa Corte, con atto del 21.02.2018, chiedendo: “in riforma dell’impugnata delibera la congrua riduzione dell’ammenda erogata dal Giudice Sportivo”.

All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 1.03.2018, la Corte Sportiva di Appello ha rigettato il ricorso sulla base della seguente motivazione.

La società reclamante ha ritenuto sproporzionata la sanzione di € 1.500,00 di ammenda inflitta dal Giudice Sportivo, per la assoluta marginalità ed irrilevanza della “presunta attiva partecipazione di dirigenti e calciatori dell’appellante al parapiglia ingeneratosi in campo, dopo la conclusione della gara”.

Ha eccepito altresì la reclamante che, essendosi gli atti antiregolamentari verificati in campo avverso, dove l’organizzazione della gara è rimessa alla esclusiva competenza della Società locale, la responsabilità deve essere attenuata.

La Corte ritiene che, contrariamente a quanto eccepito dalla reclamante, la sanzione inflitta sia congrua in considerazione di quelli che sono stati gli accadimenti verificatisi al termine della gara.

Per queste motivi la C.S.A. sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Pol. Olympia Agnonese A.S.D. di Agnone (Isernia).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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