F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ S.S.D. AUDACE CERIGNOLA A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI BARI VITO SEGUITO GARA CAVESE 1919 S.R.L./AUDACE CERIGNOLA DEL 11.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  S.S.D.  AUDACE  CERIGNOLA  A.R.L.  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DI BARI VITO SEGUITO GARA CAVESE  1919  S.R.L./AUDACE  CERIGNOLA  DEL  11.2.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)

 

Con reclamo presentato nei modi e termini di regolamento, la S.S.D. Audace Cerigliola (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo con la quale il calciatore Di Bari Vito è stato squalificato per 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, in reazione ad una condotta violenta, colpito con la mano aperta il volto di un avversario”.

La Società lamenta l’eccessività della sanzione evidenziando che il gesto posto in essere dal Di Bari non può ritenersi violento non avendo arrecato alcun danno fisico all’avversario che ha solo allontanato con una “manata” dopo essere stato deliberatamente aggredito da quest’ultimo al fischio finale.

La società evidenzia, inoltre, che sul punto lo stesso arbitro, nel descrivere la condotta del proprio calciatore, non scrive “colpiva” bensì “rispondeva” con la mano aperta colpendo un avversario.

Per tali motivi, chiede la riduzione della squalifica inflitta dal giudice sportivo.

A parere di questa Corte il gravame è meritevole d’accoglimento sulla scorta della refertazione arbitrale.

Osserva la Corte che, nell’esposizione dell’episodio, il direttore di gara non usa la parola pugno o gomitata sicché il colpo inferto all’avversario, per come descritto nel rapporto, ben avrebbe potuto costituire un tentativo di allontanamento del calciatore avversario e comunque non può venir considerato condotta violenta, sanzionabile nella misura stabilita in prime cure.

Sanzione adeguata alla fattispecie appare, pertanto, quella ridotta della squalifica per due gare.

Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Audace Cerignola A.R.L. di Cerignola (Foggia) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it