F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.4.2018 E INFLITTA AL CALC. CESAROTTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OLTREPOVOGHERA/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.4.2018 E INFLITTA AL CALC. CESAROTTI ANDREA SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OLTREPOVOGHERA/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 10.2.2018  (Delibera del Giudice  Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018)

Con ricorso del 21.1.2018 la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione della squalifica fino al 25.4.2018 inflitta al calciatore Cesarotti Andrea a seguito della  gara  di campionato nazionale juniores Oltrepovoghera/Calcio Lecco 1912 S.r.l. del 10.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 14.2.2018).

 A sostegno dell’impugnazione la reclamante deduceva che il calciatore in questione, minorenne, si era sempre comportato correttamente in precedenza e che aveva male interpretato la risposta fornita dall’arbitro alla sua richiesta di spiegazioni. L’arbitro, a sua volta, avrebbe male interpretato la richiesta di spiegazioni e conseguentemente avrebbe ritenuto minacciose e irriguardose le parole profferite dal calciatore.

Chiedeva, pertanto, la revoca della sanzione o comunque una sua riduzione. Il ricorso è manifestamente infondato.

Il referto arbitrale è chiarissimo e riferisce puntualmente e con precisioni le affermazioni del calciatore la cui natura palesemente ingiuriosa e minacciosa non è in alcun  modo  discutibile.  Il reclamo, peraltro non offre alcun argomento a sostegno di una ricostruzione di segno opposto risolvendosi in un assai generico,  quanto inutile richiamo alla correttezza  del comportamento del giocatore nel passato ed alla sua giovane età.

Non vi sono motivi per discostarsi dalla corretta decisione assunta dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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