F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RIUNIONE DEL 01 03 2018 C U 100CSA RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISERANO/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ CALCIO LECCO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA CISERANO/CALCIO LECCO 1912 S.R.L. DEL 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 19.2.2018)
Con ricorso del 21.2.2018 la società Calcio Lecco 1912 S.r.l. proponeva reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00 inflitta alla reclamante seguito gara Ciserano/Calcio Lecco 1912
S.r.l. del 17.2.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del19.2.2018).
Il ricorso, di poche parole, si limita censurare il comportamento dei tifosi sottolineando come esso si risolva in un danno a carico della società. Viene anche censurata, in termini sintetici, la recidiva di cui si chiede la revoca.
Il ricorso è manifestamente infondato.
Non è esposta infatti alcuna ragione a sostegno della richiesta di annullamento o riduzione della sanzione e poco chiara e scarsamente comprensibile appare la richiesta di revoca della recidiva specifica.
Il provvedimento ineccepibile del Giudice Sportivo deve, dunque, trovare conferma
Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l. di Lecco.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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