F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 007/CSA del 13/07/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 100/CSA del 1 Marzo 2018 RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ALBALONGA DEL 11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
RICORSO DELLA SOCIETÀ A.S.D. POL. CALCIO BUDONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. CERBONE RAFFAELE SEGUITO GARA POL. CALCIO BUDONI/ALBALONGA DEL 11.02.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 94 del 14.2.2018)
Con reclamo ritualmente proposto, la A.S.D. Pol. Calcio Budoni (d’ora in avanti, per brevità, “Società”) ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale ha irrogato all’allenatore Sig. Carbone Raffaele la sanzione disciplinare della squalifica per 3 giornate effettive di gara “perché, allontanato per proteste nei confronti dell’Arbitro, al termine della gara entrava indebitamente nello spogliatoio arbitrale e rivolgeva espressione irriguardosa”.
Con i motivi di gravame, la Società ha eccepito l’insussistenza della natura irriguardosa dell’espressione ascritta al Carbone e la rilevanza disciplinare della stessa non correttamente qualificata dal Giudice Sportivo e, comunque, sanzionata in misura eccessivamente afflittiva.
La Società ha osservato, al contrario, che l’espressione pronunciata dal Carbone aveva semmai il significato di rimprovero, di biasimo o di inadeguatezza tecnica in relazione ad alcune decisioni assunte dall’arbitro nel corso della gara.
Ha, quindi, concluso, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio allenatore. Il reclamo è parzialmente fondato per quanto di ragione.
Osserva, all’uopo, questa Corte che il comportamento del Carbone deve qualificarsi come irrispettoso.
Nel caso di specie l’espressione pronunciata dall’incolpato individua un giudizio negativo manifestato di certo in maniera eccessiva, ma non una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro.
Pertanto, il Giudicante, sulla base della refertazione in atti, ritiene fondata la doglianza relativa alla incongruità della squalifica e meritevole di accoglimento la richiesta di riduzione della medesima.
Per questi motivi la C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Pol. Calcio Budoni di Budoni (Olbia-Tempio) e riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi a tassa reclamo.
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