F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PALMESE A.S.D. DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  F.C.  ISOLA  CAPO  RIZZUTO  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €

200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA ISOLA CAPO RIZZUTO/PALMESE A.S.D.

DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018, ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 200,00 alla Società Isola Capo Rizzuto.

Tale decisione è stata assunta perché la Società avrebbe causato ritardo dell’inizio della gara. Contro  tale  provvedimento  la  Società  ha  preannunciato  reclamo  innanzi  a  questa  Corte

Sportiva  d'Appello  Nazionale  con  atto  del  1.2.2018,  formulando  richiesta  degli  "Atti  Ufficiali",  con successiva nota del 2.2.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo la Società deducendo i seguenti motivi:

-        sussistenza di errore materiale nella trascrizione dell’ora di inizio della partita, atteso che l’arbitro nel proprio rapporto avrebbe indicato le ore 15,35 e non le ore 14,30, annotando le ore 16,31, come termine della partita;

-        le ore 15,35 non potrebbero essere veritiere, in quanto con gli orari indicati la partita sarebbe iniziata con un’ora e 5 minuti di ritardo, mentre per regolamento il ritardo massimo può essere di 45 minuti;

-        secondo gli orari indicati dall’arbitro la partita sarebbe durata solo 45 minuti;

-        con l’orario di inizio indicato, la partita non poteva svolgersi regolarmente per mancanza di luminosità, atteso che il campo di gioco non è munito di impianto di illuminazione.

Conclusivamente la Società chiede la revoca dell’Ammenda. Il reclamo è fondato e va, pertanto, accolto.

Dagli atti ufficiali e dal referto arbitrale risultano confermati gli orari indicati nel reclamo.

 

Tuttavia, le ore 15,35 indicate come inizio della gara, sono frutto di un errore materiale, come confermato dall’arbitro sentito telefonicamente durante la riunione del Collegio, il quale ha riferito che la gara ha avuto inizio alle 14,35, invece delle ore 14,30.

Quindi, il ritardo con il quale è iniziata la gara, appare molto lieve, appena 5 minuti, non degno di sanzione.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Isola Capo Rizzuto di Isola Capo Rizzuto (KR) e annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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