F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 4RICORSO DEL KICK OFF C5 FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CITTÀ DI FALCONARA/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 30.1.2018)

4RICORSO DEL  KICK OFF  C5     FEMMINILE    AVVERSO     DECISIONI         MERITO    GARA        CITTÀ        DI

FALCONARA/KICK OFF C5 FEMMINILE DEL 14.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 468 del 30.1.2018)

 

 

 

Con decisione del 30.1.2018, Com. Uff. n. 468, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti - Divisione Calcio a 5, in riferimento alla gara Città di Falconara/Kick Off c5 Femminile, svoltasi il 14.1.2018 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5 Femminile, 1° giornata di ritorno, accogliendo il reclamo della società Città di Falconara, comminava alla società Kick Off c5 Femminile la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 6, per aver schierato nell’incontro in oggetto solamente cinque calciatrici formate, anziché le sei previste dall’art. 17 comma 5 lett. A) C.G.S..

Avverso tale decisione presentava reclamo la società Kick Off la quale in buona sostanza riaffermava che la sesta giocatrice – Zacchetti Valentina - considerata in posizione irregolare dal giudice di prima istanza, era in realtà in possesso dei requisiti indicati dal Com. Uff. n. 1 del 7.7.2017 per essere considerata giocatrice formata, essendo stata tesserata nel 2004 quale residente in Italia, cosa che avrebbe dovuto comportare la modifica nel sistema informatico centrale a cura della Lega Nazionale Dilettanti in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società.

Controdeduceva la società Città di Falconara la quale osservava che lo status di “atleta formata”si acquisisce esclusivamente con la pubblicazione sul portale AS 400, pubblicazione possibile solo dopo che la società interessata abbia inviato il certificato storico di residenza.

Le doglianze della società ricorrente non possono, a giudizio della, Corte trovare accoglimento.

Deve, infatti, osservarsi, quanto al merito della vicenda che, diversamente da quanto sostenuto dalla società appellante, il sistema centrale informatico federale QS YOO non distingue lo status della calciatrice dilettante formato in Italia da quello dello calciatrice mera dilettante. Tale status è invece evincibile dai tabulati ufficiali dei calciatori tesserati di ogni singola società curati dallo Lega Nazionale Dilettanti, tabulati che vengono di volta in volto aggiornati, in base alle richieste di tesseramento inoltrate dalle società medesime, con l'inserimento dei doti riferibili ai singoli calciatori tesserati. .

Sotto questo aspetto il compito della Federazione, alla quale la norma indirizza l’espressione “! a cura” va letto nel senso che, ricevuto il dato dalla società, l’organo federale apporterà doverosamente l’iscrizione; ciò significa,conseguentemente, che se la società ha tempestivamente inviato i dati non sarà chiamata a rispondere di una eventuale omissione o ritardo federale. Non può, invece, attribuirsi al dato normativo il significato indicato dalla società ricorrente secondo la quale vi sarebbe in capo alla Federazione un obbligo di modifica dei dati presenti sui tabulati a prescindere da una specifica comunicazione da parte della società interessata. Appare corretto, quindi,  affermare,  anche  sulla scorta della consolidata giurisprudenza sul tema, che lo status della calciatrice è acquisito solo dal momento in cui esso viene ufficializzato con l’inserimento nei tabulati atleti delle società curati, nel senso appena specificato, dalla Lega Nazionale Dilettanti. Solo da questo momento, a prescindere dal preesistente possesso dei requisiti, la posizione della calciatrice è ufficiale ed assolutamente valida.

Che questa sia la corretta interpretazione della norma è, infine ed indirettamente, confermato dalla stessa società ricorrente, che il giorno successivo alla gara ha adempiuto all’obbligo di comunicazione della posizione della giocatrice Zacchetti Valentina.

Il reclamo, pertanto, deve essere respinto.

 

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Kick Off C5 Femminile di San Giuliano Milanese (MI).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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