F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 015/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 91/CSA del 16 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. S.S. LAZIO FEMM.LE CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5 DEL 13.12.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 448 del 23.1.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  S.S.  LAZIO  FEMM.LE  CALCIO  A  5  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  DI CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A FEMMINILE CALCIO A 5 REAL GRISIGNANO/LAZIO CALCIO A 5  DEL 13.12.2017  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Divisione  Calcio  a  Cinque  –  Com.  Uff.  n.  448  del 23.1.2018)

 

Con decisione del 30.12.2017 (Com. Uff. n. 364) il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha accolto il ricorso esperito dal Real Grisignano per chiedere la condanna della A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 alla punizione sportiva della sconfitta ex art. 17, comma 5, C.G.S., per aver schierato nell’incontro in oggetto un numero di calciatrici formate in Italia inferiore a quello previsto dalle specifiche disposizioni relative alle gare di Serie A Femminile di cui al C.U. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017. In particolare, dalla distinta di gara si evince che sono state impiegate quattro calciatrici formate anziché le sei prescritte dal predetto Comunicato.

L’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha impugnato tale pronuncia, assumendo l’inammissibilità del reclamo in quanto rivolto ad un ufficio federale non avente la forma e la sostanza di organo di giustizia sportiva nonché in violazione delle norme sul diritto di difesa e sul contraddittorio, stante la mancata notificazione del medesimo reclamo indispensabile per la costituzione in giudizio.

Con Com. Uff. n. 075/CSA la Corte Sportiva d’Appello Nazionale, accogliendo le doglianze della società reclamante, ha annullato la decisione impugnata con rinvio al giudice di prime cure per l’esame del merito ai sensi dell’art. 36 bis, comma 4, ultima parte, del C.G.S..

Con Com. Uff. n. 448 del 23.1.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha confermato nei confronti dell’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 la condanna precedentemente irrogata alla punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6, valutando privo di pregio l’elemento fattuale dell’incidente occorso sull’autostrada A1 ad uno dei due pulmini che trasportavano la compagine capitolina. Tale incidente avrebbe creato gravi danni alla vettura tali da impedire il proseguimento del viaggio e da costringere l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 a schierare in campo le sole atlete presenti a bordo dell’unico pulmino non incidentato, tra le quali figuravano soltanto quattro calciatrici formate.

Pur prendendo atto della sportività manifestata dalla società convenuta, la quale, anziché avvalersi della causa di forza maggiore, si è presentata comunque in campo a Grisignano di Zocco (VI) con un organico ridotto, il giudice di prime cure ha deciso di non poter derogare alle disposizioni cogenti contenute nel C.U. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017 in merito alla composizione delle squadre femminili di calcio a 5 e non ha concesso il richiesto beneficio dell’art. 17, comma 4, C.G.S., che prevede in circostanze eccezionali l’annullamento giudiziale della gara e la sua ripetizione.

Avverso quest’ultima pronuncia di I grado propone ricorso l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, la quale chiede in via principale l’omologa del risultato ottenuto sul campo (sua vittoria per 1-6) o, in subordine, l’annullamento e la ripetizione della gara, ai sensi dell’art. 17, comma 4, C.G.S.. La difesa della compagine romana è  tutta incentrata sulla eccezionalità  e sulla straordinarietà dell’incidente  che, verificatosi alle ore 15:25 del 13.12.2017 sul tratto autostradale in direzione di Bologna nel territorio di Barberino del Mugello (FI), ha impedito ad uno dei due pulmini della società di raggiungere l’impianto sportivo vicentino con le due calciatrici formate in Italia (Manuela Ardito e Arianna Tirelli) che avrebbero reso regolare l’organico, portando il numero di calciatrici formate in Italia da quattro a sei, come previsto dalla specifica normativa di settore.

Il ricorso si palesa infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in DIRITTO

La prima parte del comma 4 dell’art. 17 C.G.S., norma rilevante nel caso che occupa la cognizione di questa Corte, prevede che quando si siano verificati nel corso di una gara fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi della giustizia sportiva stabilire se e in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara.

Nell’esercizio di tali poteri gli organi di giustizia sportiva possono:

a)       dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;

b)      adottare il provvedimento della punizione sportiva della perdita della gara;

c)       ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

La disposizione in esame, attribuendo agli organi della giustizia sportiva una duplice forma di discrezionalità valutativa, costituisce manifestazione delle esigenze di elasticità proprie del sistema disciplinare sportivo volte, da un lato, a riservare l’applicazione delle sanzioni ai soli fatti che nei casi concreti risultino, per la loro gravità, meritevoli di essere sanzionati; dall’altro, a consentire una valutazione caso per caso circa la tipologia di sanzione più adeguata al fatto in ossequio ai criteri di giustizia sostanziale e di ragionevolezza.

In primo luogo, infatti, viene rimesso alla discrezionalità degli organi della giustizia sportiva il potere di verificare se i fatti, non valutabili con criteri esclusivamente tecnici  abbiano  influito  sul regolare svolgimento della gara, per tali dovendosi intendere «fatti oggettivamente accertabili e non valutazioni compiute dal direttore di gara sulla base della discrezionalità tecnica, la quale, invece, postula il riferimento a parametri opinabili» (in questi termini cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 febbraio 2012, n. 181/CGF).

Successivamente, e solo in caso di positivo riscontro, spetterà ai medesimi organi apprezzare in che misura quegli stessi accadimenti abbiano avuto una concreta influenza sul risultato della gara.

La giurisprudenza sportiva sottolinea che l’art. 17, comma 4, C.G.S. è norma «di contenuto chiaramente residuale e deve ritenersi applicabile, con le dovute e opportune valutazioni, solo in riferimento a situazioni che non trovino specifico rimedio in norme appositamente previste nel medesimo Codice di Giustizia Sportiva» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 13 maggio 2014, n. 292/CGF).

Ad avviso della Corte federale, «eccezionale è ogni accadimento che travalica, per le sue peculiarità di imprevedibilità ed anomalia il perimetro dell’usuale, fuoriuscendo dal circuito concettuale della normalità» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 luglio 2010, n. 30/CGF).

Tale non può reputarsi l’incidente stradale che ha coinvolto uno dei due pulmini dell’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5, attesa l’inderogabilità delle disposizioni contenute nel Com. Uff. n. 1/Divisione Calcio a Cinque/2017.

Il predetto Comunicato afferma, infatti, che nelle gare del Campionato Femminile di Serie A «è fatto obbligo alle Società di impiegare almeno numero 6 (sei) calciatrici formate», per tali dovendosi intendere: a) le calciatrici che siano state tesserate per la FIGC prima del compimento del 18º anno di età, con tesseramento valido non revocato e/o non annullato, che abbiano assunto il primo tesseramento con FIGC anteriormente al 30 giugno 2017; b) le calciatrici che siano state tesserate prima del 16º anno di età con tesseramento valido non revocato e/o non annullato; c) le calciatrici che risultino regolarmente residenti in Italia almeno dal compimento del 10º anno di età.

La disposizione prosegue prescrivendo che «l’impiego di dette calciatrici dovrà risultare con

l’obbligo della presenza delle predette calciatrici dall’inizio della gara e di inserimento nella distinta presentata all’arbitro prima della gara». Nel caso di specie tali prescrizioni non sono state adempiute dall’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5.

La sanzione applicata alle società che non schierano un organico regolare consiste nella punizione sportiva della perdita della gara ex art. 17, comma 5, C.G.S., «salvo ulteriori sanzioni».

Ebbene, l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 è incorsa soltanto nella perdita a tavolino della partita, ragion per cui il Giudice di prime cure ha dimostrato di apprezzare l’elemento fattuale dell’incidente stradale come fattore escludente le ulteriori sanzioni irrogabili in virtù della norma in esame.

In disparte, poi, ulteriori considerazioni in merito al fatto che, a seguito del sinistro, la società ricorrente avrebbe potuto invocare la forza maggiore e non presentarsi alla partita. In tal modo avrebbe perso il match a tavolino, ma poi avrebbe potuto impugnare il risultato della gara, facendo valere la circostanza impediente dell’incidente stradale.

Ovvero, la squadra romana avrebbe potuto anche presentarsi nell’impianto sportivo vicentino con un organico dimidiato, facendo presente all’arbitro, verbalizzando, la presenza di due calciatrici “non formate” proprio a causa dell’incidente occorso ad uno dei due pulmini.

Invece, l’A.S.D. S.S. Lazio Calcio a 5 ha giocato e vinto con una squadra non regolare e l’invocazione dell’annullamento della partita ex art. 17, comma 4, C.G.S. appare infondata a questa Corte per le motivazioni dinanzi esposte.

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Lazio Femminile Calcio a 5 di Roma.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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