F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 014/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 88/CSA del 09 Febbraio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. ROCCELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAELLA ALESSIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ROCCELLA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

RICORSO  DELL’A.S.D.  ROCCELLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FAELLA ALESSIO SEGUITO GARA CIVITANOVESE/ROCCELLA DEL 28.1.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 89 del 31.1.2018)

 

La società ASD Roccella ha proposto appello avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Alessio Faella dal Giudice Sportivo per i fatti accaduti nella gara del 28.1.2018 tra l’appellante e la società Civitanovese.

Il calciatore della società appellante veniva sanzionato perché, in seguito della sua sostituzione, nell’uscire dal terreno di giuoco rivolgeva un gesto offensivo e provocatorio all’indirizzo del pubblico e, nella circostanza, colpiva con calci la panchina ed alcune borracce della società Roccella.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto il riferito comportamento violento ed offensivo, comminando la sanzione  contestata.

Dal referto arbitrale si evince che il calciatore, invero, al momento della sua sostituzione, ha reagito in modo scomposto, sia verso il pubblico, che nei confronti del proprio allenatore, ragione per cui lo stesso veniva espulso.

Il riferito comportamento, non contestato dall’appellante, invero, deve essere, sotto il  profilo giuridico, esattamente inquadrato.

Ora, se il fatto contestato non può trovare alcuna giustificazione, costituendo, come detto, una reazione scomposta e sconveniente per un atleta, nondimeno tale comportamento deve configurarsi, proprio nei termini indicati dal direttore di gara, quale condotta antisportiva, per cui deve essere rivista la sanzione irrogata e la stessa deve essere ridotta a 2 giornate di squalifica, così come richiesto dall’appellante.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Roccella di Reggio Calabri, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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