F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018 RICORSO DEL S.S. MATELICA CALCIO A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGRASSI ANDREA SEGUITO GARA MATELICA CALCIO /SAN MARINO CALCIO DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

RICORSO DEL  S.S.  MATELICA CALCIO  A.S.D.  AVVERSO LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA PER  3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MAGRASSI ANDREA SEGUITO GARA MATELICA CALCIO

/SAN  MARINO  CALCIO  DEL  29.04.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso  Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

 

La S.S. Matelica Calcio ASD ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.135 del 30.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Matelica/San Marino del 29.4.2018, ha comminato la squalifica per 3 giornate effettive al calciatore Magrassi Andrea “per avere a pallone lontano colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento del calciatore Magrassi non doveva considerarsi come violento, in quanto lo stesso avrebbe allargato il braccio solo per cercare di liberarsi e non per colpire intenzionalmente l’avversario con una manata.

Il ricorso va in parte accolto in quanto il comportamento tenuto dal calciatore Magrassi Andrea, anche sulla scorta del referto arbitrale, non va qualificato come violento ma come antisportivo e dunque la squalifica può essere rideterminata in 2 giornate.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S. Matelica Calcio A.S.D. di Matelica (Macerata) ridetermina la sanzione a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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