F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018 RICORSO DELL’A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD STONE FIVE FASANO/CITTÀ DI FALCONARA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell’8.05.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. STONE FIVE FASANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ASD STONE FIVE

FASANO/CITTÀ DI FALCONARA DEL 6.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 879 dell’8.05.2018)

 

La ASD Stone Five Fasano ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio A5 pubblicata sul Com. Uff. n. 879 dell’8.5.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra ASD Stone Five Fasano e ASD Città di Falconara del 6/5/2018, ha comminato alla ASD Stone Five Fasano “la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6”accogliendo il ricorso della ASD Città di Falconara.

Ciò in quanto la Stone Five Fasano avrebbe schierato nell’incontro in oggetto soltanto cinque calciatrici formate, anziché le sei previste dalle specifiche disposizioni contemplate per le gare della Serie A Femminile dal Com. Uff. n. 1 della Divisione Calcio A5 del 7.7.2017.

Né, secondo la decisione del Giudice Sportivo, rileverebbe la allegazione del certificato storico di residenza della calciatrice Mango Anna dal quale risulta che essa è sempre stata residente in Italia poiché “tale certificazione di per sé non è idonea a sanare la posizione della tesserata, in quanto la società convenuta avrebbe dovuto provvedere precedentemente alla gara in oggetto, a fare inserire il suddetto nominativo nel sistema informatico della Federazione”.

Né, sempre secondo la decisione del Giudice Sportivo, rileverebbe l’affermazione della Stone Five Fasano secondo cui la calciatrice Mango Anna sarebbe stata tesserata presso la F.I.G.C. fino dall’età di 15 anni. Ciò in quanto “…dagli accertamenti svolti presso il sistema informatico la stessa risulta essere stata tesserata dal 20.10.2010, ben oltre quindi il compimento del diciottesimo anno di età”.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso la Stone Five Fasano chiedendo la riforma della decisione del Giudice Sportivo deducendo alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha sostenuto che la calciatrice Mango Anna risulta tesserata per la

F.I.G.C. – L.N.D. dalla Stagione Sportiva 2004/2005 con la società sportiva Real Airola come risultante dal tabulato storico dei tesseramenti della F.I.G.C. Puglia.

Al fine di accertare la effettiva situazione del tesseramento della calciatrice Mango Anna la Corte ha interpellato la Segreteria della Divisione Nazionale Calcio A5 ricevendo in data 10.5.2018 una comunicazione, inoltrata anche alle due società interessate, da cui emerge che “…la calciatrice in questione aveva un precedente tesseramento per la F.I.G.C. con matricola 4682297” per cui l’ufficio tesseramento centrale della F.I.G.C. “…ha pertanto provveduto alla unificazione delle matricole della calciatrice definendo il primo tesseramento per la F.I.G.C. a decorrere dal 17.9.2004”.

Il ricorso va pertanto accolto sulla base della certificazione acquisita.

 

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Stone Five Fasano di Fasano (Brindisi) annulla la sanzione inflitta ripristinando il risultato acquisito sul campo di 0-2.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

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