F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 018/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 136/CSA del 11 Maggio 2018 RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE – DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTE SEGUITO GARA VIS PESARO 1898 A.R.L./CITTÀ DI CAMPOBASSO DEL 29.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

RICORSO DEL VIS PESARO 1898 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER DUE GARE - DA DISPUTARSI IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE – E DELL’AMMENDA DI € 3.000,00  INFLITTE  SEGUITO  GARA  VIS  PESARO  1898  A.R.L./CITTÀ  DI  CAMPOBASSO  DEL  29.4.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

 

Con reclamo tempestivamente proposto, la società Vis Pesaro ha impugnato le decisioni con le quali il Giudice Sportivo ha inflitto:

a)       la punizione sportiva della squalifica del campo di gioco per 2 gare effettive a porte chiuse, in campo neutro;

b)      ammenda di € 3.000,00 alla società.

La reclamante contesta l’accadimento dei fatti così come descritti negli atti ufficiali di gara e chiede a questa Corte in via principale, la riduzione della squalifica ad un’ammenda con diffida ovvero, in subordine, alla sanzione di disputare una sola partita a porte chiuse e  ridurre,  comunque,  la sanzione dell’ammenda a € 800,00.

Quanto agli addebiti contestati alla società, sanzionata per i gravi episodi posti in essere dai propri sostenitori e tesserati sia durante che alla fine della gara, la reclamante esclude che gli stessi possano avere aver avuto la natura attribuita dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.

Il contenuto dei referti del Direttore di gara, degli assistenti e del Commissario di campo fornisce prova incontrovertibile del reale svolgimento dei fatti e della loro natura, non potendo quindi condividersi la tesi con la quale la reclamante, nel maldestro tentativo di sminuire condotte la cui gravità è incontestabile, si pone in contrasto con documenti che, tra l’altro, godono di fede probatoria privilegiata.

Questa Corte osserva comunque che, a prescindere dal lato puramente normativo, la linearità e la precisione con la quale è stata descritta la dinamica degli eventi, non lascia spazio ai dubbi interpretativi meramente sollevati dalla società ricorrente.

In una tale situazione, ciò che rileva è la valutazione della congruità o meno delle sanzioni inflitte in merito ai fatti addebitati. Da un esame complessivo degli atti, questa Corte deve ritenere assolutamente congrue le sanzioni irrogate, di entità adeguata alla gravità dei fatti verificatisi, tanto più per le modalità di maturazione.

E difatti, il lancio di numerosi oggetti da parte dei sostenitori della società reclamante, nel corso del secondo tempo, che colpivano al corpo un assistente arbitrale, le minacce e gli insulti rivolti da numerosi tesserati all’indirizzo dell’arbitro che veniva circondato impedendogli di far rientro negli spogliatoi a fine gara, il calcio sferrato sempre da un tesserato della società reclamante che colpiva al polpaccio il Commissario di campo che veniva attinto anche da una bottiglietta piena d’acqua, rappresentano fatti di tale gravità da meritare la squalifica del campo e l’irrogazione dell’ammenda.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Vis Pesaro 1898 di Pesaro.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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