F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ; – SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 AL SIG. VENDITTI MAURIZIO, INFLITTE SEGUITO GARA DI PAY-OFF MIRAFIN/BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 28.4.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 842 del 02.05.2018)

RICORSO DEL BRILLANTE TORRINO FUTSAL AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA SOCIETÀ;

-        SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 AL SIG. VENDITTI MAURIZIO,

INFLITTE SEGUITO GARA DI PAY-OFF MIRAFIN/BRILLANTE TORRINO FUTSAL DEL 28.4.2018 (Delibera

del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 842 del 02.05.2018)

 

 

 

Con gravame del 10.5.2018 la società ASD Brillante Torrino Futsal avversava la sanzione della ammenda di € 1.500,00 e della inibizione sino al 31.12.2018 del sig. Maurizio Venditti, inflitte a seguito della gara Mirafin/Brillante Torrino Futsal  del 28.4.2018.

Tale decisione veniva presa dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Divisione Calcio a 5 - Com. Uff. n. 842 del 2.5.2018:

-        per la grave condotta antisportiva posta in essere dall'allenatore, in violazione dell'art. 1 C.G.S., avendo - nel corso dell'incontro, dopo la sua espulsione - aggredito con atti di violenza due

 

calciatori avversari e, per la residua parte della gara, continuato a impartire direttive ai suoi calciatori dalla tribuna;

-        perché un proprio sostenitore in campo avverso, nel corso del secondo tempo, sporgendosi dalla tribuna disturbava l'operato del secondo arbitro, e in una circostanza scagliava un pallone finito sugli spalti contro un calciatore avversario colpendolo al viso senza causargli conseguenze.

La reclamante invocava la riduzione, considerandola sproporzionata ad un gesto di cui il Lucatelli non ha neppure un nitido ricordo.

Quanto alla sanzione inflitta al sig. Venditti, essa gli è stata comminata perché allontanato dal campo per aver rivolto ingiurie e minacce nei confronti dei componenti della panchina avversaria, e una volta notificatogli il provvedimento - anziché abbandonare immediatamente il campo - si dirigeva verso i calciatori avversari, spintonandone uno al petto e afferrandone un altro per il collo, senza recare ad alcuno conseguenze fisiche; indi, abbandonato il campo anche grazie all'intervento dei dirigenti della società, per la restante parte della gara continuava a impartire direttive ai propri giocatori dalla tribuna.

La reclamante deduceva essenzialmente la sproporzione fra la sanzione inflitta al Venditti e quella comminata in uno specifico precedente, per un gesto più grave. Analogamente, anche riguardo all'ammenda invocava la riduzione, evocando precedenti favorevoli.

All'udienza,  il legale rappresentante della reclamante confermava la richiesta di riduzione. Ad avviso della Corte, il gravame è parzialmente da accogliere.

I fatti imputati al sig. Venditti (salvo che per la parte concernente l'aggressione ad uno dei

calciatori avversari) risultano incontestati dalla reclamante, che eccepisce dunque essenzialmente la violazione del principio di proporzionalità fra comportamento tenuto e sanzione inflitta (alla luce, in particolare, di uno specifico precedente del 2017, nel quale un pugno sferrato da un dirigente ad un calciatore avversario fu punito con 3 mesi di squalifica).

Sul punto, impregiudicata la gravità della condotta del Venditti, come detto sostanzialmente non contestata, l'inibizione inflittagli sino al 31.12.2018 appare in effetti sanzione sproporzionata in eccesso, specie se si ha riguardo al trattamento punitivo applicato in fattispecie (come quella sopra indicata, evocata dalla reclamante) similari ma contraddistinte da gesti esprimenti, nello specifico, maggior disvalore.

Non ravvisabile, di contro, appare il dedotto vizio di proporzionalità riguardo all'ammenda comminata dal Giudice sportivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Brillante Torrino Futsal di Roma riduce la sanzione della squalifica al 31.10.2018 compreso.

Conferma per il resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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