F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 020/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 144/CSA del 18 Maggio 2018 RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/ANZIO DEL 29.04.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

 

RICORSO DELLA S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/ANZIO DEL 29.04.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 135 del 30.4.2018)

 

La S.S.D. Albalonga ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n.135 del 30.4.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Albalonga/Anzio del 29.4.2018, ha comminato la sanzione dell’ammenda di € 500,00 “per avere persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, rivolto espressioni e tenuto atteggiamento irriguardoso all’indirizzo di un Commissario di campo”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica del calciatore la ricorrente ha dedotto alcuni motivi.

In particolare la ricorrente ha rilevato che la persona cui è stato imputato il comportamento oggetto di sanzione era il Presidente della stessa. Egli si sarebbe limitato a precisare al Commissario di campo che nella sua qualità poteva accedere nell’area spogliatoi a fine gara.

Il ricorso va accolto in quanto il comportamento tenuto dal Presidente della S.S.D. Albalonga non configura alcuna violazione della vigente normativa in materia.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) annulla la sanzione inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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