F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 153/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 059/CSA del 15 Dicembre 2017 (dispositivo) – RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 25.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017)
RICORSO TERNANA UNICUSANO CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TERNANA/PERUGIA DEL 25.11.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale professionisti Serie B, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 28.11.2017, ha inflitto alla società reclamante la sanzione dell’ammenda di € 4.000,00. Tale decisione è stata assunta: “per avere suoi sostenitori rivolto, nel corso della gara, acceso due petardi ed alcuni fumogeni nel proprio settore e lanciato quattro petardi nel recinto di gioco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all’Art. 13 comma 1, lett. b) C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell’ordine ai fini preventivi e di vigilanza”.
Avverso tale provvedimento la Ternana Unicusano Calcio S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello, con atto del 29.11.2017, formulando contestuale richiesta degli atti ufficiali.
A seguito della trasmissione degli atti ufficiali, da parte della segreteria di questa Corte, la società reclamante in data 7.12.2017 ha fatto pervenire i motivi del reclamo chiedendo: “in riforma del provvedimento impugnato, ridurre l’ammenda nella misura ritenuta di giustizia e ragione”.
All’esito della Camera di Consiglio, svoltasi nella seduta del 15.12.2017, la Corte Sportiva di Appello ha pronunciato la decisione di cui al dispositivo, sulla base della seguente motivazione.
La Società ricorrente ha eccepito, con l’unico motivo di reclamo, “l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata alla reclamante per erronea motivazione del provvedimento impugnato in relazione all’esimente riconosciuta alla società – per erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati – per non corrispondenza tra fatti contestati e refertati – per precedenti in materia”.
La censura dell’erronea qualificazione giuridica dei fatti contestati appare fondata ed assorbente rispetto agli ulteriori motivi di doglianza.
Con il richiamo operato all’art. 14 comma 5 C.G.S., il Giudice Sportivo ha sanzionato i fatti contestati sulla base del disposto di cui allo stesso art. 14, rubricato “Responsabilità delle società per i fatti violenti dei sostenitori”.
In realtà la reclamante è stata punita sulla scorta di quanto riportato nel rapporto ufficiale redatto dai Sostituti, con il modello prestampato “Art. 12.3 C.G.S. – Introduzione o utilizzazione all’interno dell’impianto di materiale pirotecnico o di strumenti idonei ad offendere”, nel quale sono stati riportati i fatti che il Giudice ha posto a fondamento della propria decisione.
Le considerazioni che precedono confermano la fondatezza della doglianza, stante il fatto che lo stesso Giudice avrebbe, nel censurare i comportamenti contestati, dovuto applicare la disposizione di cui all’art. 12.3 C.G.S. e non di cui all’art. 14 C.G.S..
Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Società Ternana Unicusano Calcio S.p.A. di Terni riduce la sanzione dell’ammenda a € 3.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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