F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 152/CSA del 08 Giugno 2018 (motivazioni) relativa al C. U. n. 026/CSA del 14 Settembre 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CORREGGESE 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARIOTTI ALESSIO SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ S.S.D. CORREGGESE 1948 A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE MARIOTTI ALESSIO SEGUITO GARA CORREGGESE/PIANESE DEL 3.9.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 16 del 6.9.2017)

Con reclamo del 10.9.2017, preceduto da rituale preannuncio del 7.9.2017, la società S.S.D. Correggese Calcio 1948  a r.l. (di seguito “Correggese”), ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale del 6.9.2017 (Com. Uff. n. 16) con la quale è stata inflitta la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Mariotti Alessio “per avere, in reazione ed a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore avversario”: Ciò in occasione dell’incontro Correggese – Pianese del 3.9.3027, valido per il campionato di serie D.

La società reclamante lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione sul presupposto, confortato dal referto del direttore di gara, che il calciatore si sarebbe limitato a mettere le mani sul collo del calciatore Daniele Ferri della Pianese, seppure in modo maldestro e plateale, al solo scopo di allontanarlo dal proprio compagno di squadra Gianluca Rizzitelli, con il quale si stava confrontando animatamente.

Conclude pertanto chiedendo la riduzione della sanzione da 3 a 2 giornate di squalifica, ritenendo applicabile la fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), piuttosto che la più grave fattispecie di cui alla lett. b) della stessa norma.

Il reclamo è fondato e deve conseguentemente essere accolto.

 Si legge effettivamente nel referto arbitrale che il calciatore della Correggese Mariotti Alessio “durante una mass confrontation metteva le mani al collo di un’avversario”.

Siffatta descrizione dell’episodio, tuttavia, non corrisponde all’aver “afferrato al collo un calciatore avversario”, in quanto nel primo caso, a differenza del secondo, non è ravvisabile alcuna condotta violenta da parte del calciatore Mariotti (viceversa espressamente ravvisata, nello stesso referto arbitrale, nel comportamento del calciatore Ferri della Pianese), il quale ha evidentemente commesso solo un gesto inconsulto senza alcuna volontà di creare danno all’avversario.

Il fatto deve pertanto più correttamente essere inquadrato nella fattispecie di cui all’art. 19, 4° comma, lett. a), C.G.S., con conseguente riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Correggese 1948 A.r.l. di Correggio (Reggio Emilia) riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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