F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018 RICORSO DEL CALC. BRIENZA FRANCO AVVERSO LE SANZIONI: – SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA; – AMMENDA DI € 1.000,00, INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

RICORSO DEL CALC. BRIENZA FRANCO AVVERSO LE SANZIONI:

-        SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA;

-        AMMENDA DI € 1.000,00,

INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018 (Delibera del

Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

 

Con reclamo ritualmente proposto, il calciatore Brienza Franco ha impugnato la decisione con la quale il Giudice Sportivo ha irrogato allo stesso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara e l’ammenda di € 1.000,00 “per avere, all’11° del secondo tempo supplementare, con il pallone non a distanza di gioco, colpito violentemente con un calcio alla gamba destra un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, dopo la notifica dell’espulsione, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti dei calciatori della panchina avversaria”.

Il reclamante, attraverso gli scritti difensivi, ha ammesso di aver compiuto le condotte contestagli, ritenendole non corrette ed evitabili, sia pur sostenendo in particolare che il calcio inferto all’avversario non può essere qualificato come atto violento.

Il Brienza, pertanto, nell’evidenziare che nell’intera Stagione Sportiva 2017-2018 non è stato mai ammonito né espulso e che, nelle precedenti due stagioni (2015/2016 e 2016/2017), gli è stata comminata una sola ammonizione, chiedeva a questa Corte di ridurre la sanzione della squalifica a due giornate con l’annullamento dell’ammenda di € 1.000,00.

La Corte, letti gli atti, osserva.

Il calcio inferto dal Brienza all’avversario, per come descritto nel referto arbitrale, avente fede probatoria privilegiata, costituisce incontestabilmente un atto violento, pur non avendo causato danni fisici, circostanza quest’ultima che, per giurisprudenza costante di questa Corte, non assume alcun rilievo attenuante ovvero scriminante. Quanto, poi, alla condotta tenuta dal calciatore all’indirizzo della panchina avversaria, la stessa, per come riportata dal Direttore di gara, non è immune da censure e risulta avere carattere indubbiamente provocatorio.

Alla luce delle suesposte considerazioni, le prospettazioni difensive che tendono a sminuire la gravità dei comportamenti sanzionati non sono condivisibili.

Tuttavia, questa Corte ritiene di poter valutare positivamente l’ammissione di responsabilità del reclamante, esternata nel proprio libello difensivo, con riguardo a entrambe le condotte addebitategli che lo stesso ha sostanzialmente ritenuto non corrette ed evitabili. Conseguentemente, ritiene equo ridurre la sola sanzione dell’ammenda nella misura di cui al dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Brienza Franco, riduce la sanzione dell’ammenda a € 500,00, conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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