F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 023/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 158/CSA del 21 Giugno 2018 RICORSO DEL CALCIATORE SABELLI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE SABELLI STEFANO AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTE AL RECLAMANTE

SEGUITO GARA PLAY OFF CITTADELLA/BARI DEL 03.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 196 del 04.06.2018)

 

Con atto, spedito in data 7.6.2018, il sig. Sabelli Stefano preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 196 del 4.6.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cittadella/Bari, disputatasi in data 3.6.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica per 4 giornate effettive di gara ed ammonizione ed ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Sabelli faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto dell'Arbitro Addizionale che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il

 

comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Sabelli.

Quanto all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata alla condotta posta in essere dal ricorrente che non può, in alcun modo, essere qualificata alla stregua di una condotta gravemente antisportiva; ed invero, per come si evince chiaramente dal referto dell’Arbitro Addizionale, il Sabelli non si è affatto prodigato a dividere i propri compagni dagli avversari ma, in occasione dell’espulsione di un proprio compagno di squadra, si è alzato dalla propria panchina e, raggiunta quella avversaria, ha assunto un comportamento minaccioso, aggressivo e intimidatorio nei confronti dei giocatori avversari, spingendoli e compiendo un gesto inequivocabilmente minaccioso.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Sabelli Stefano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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