F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 033/CSA del 26/09/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 031/CSA del 20 Settembre 2018 RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.P.A. CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. GIAMPIERO GASPERINI SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA SPAL/ATALANTA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

RICORSO DELL’ATALANTA BERGAMASCA  CALCIO  S.P.A.  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE  DELLA SQUALIFICA PER  1 GIORNATA EFFETTIVA DI  GARA INFLITTA AL  SIG.  GIAMPIERO  GASPERINI  SEGUITO  SEGNALAZIONE  DEL  PROCURATORE  FEDERALE  EX  ART.  35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA SPAL/ATALANTA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

 

Con atto in data 19.09.2018, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. preannunciava, con richiesta di procedimento d’urgenza, la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 18.09.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Spal/Atalanta del Campionato di Serie A TIM, disputatasi in data 17.09.2018, era stata irrogata, a carico del tecnico Gian Piero Gasperini della stessa Società, la squalifica per 1 giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con detti motivi la reclamante eccepiva l’inesistenza della condotta censurata, sostenendo che il tecnico Gasperini non avrebbe pronunciato l'espressione blasfema “Porco D…”, bensì la diversa locuzione “Porco Zio”, asseritamente “priva di rilievo disciplinare”.

La ricorrente deduceva inoltre che, dall’esame delle immagini televisive acquisite su richiesta del Procuratore Federale, non poteva evincersi, senza margini di ragionevole dubbio, che il Sig. Gasperini avesse effettivamente proferito l’espressione blasfema in questione, in quanto dette immagini non erano supportate da materiale audio.

A supporto di quanto eccepito, la Società ricorrente produceva, inter alia, una dichiarazione “pro-veritate” sottoscritta da due esperti di lettura labiale, a giudizio dei quali, nel caso di specie, nel ricostruire l’espressione effettivamente proferita dal Gasperini, “sarebbero egualmente plausibili le combinazioni ‘d-i-o’ e ‘z-i-o’”.

La Società concludeva, quindi, chiedendo la riforma della decisione gravata e la revoca della sanzione della squalifica per una gara effettiva a carico del proprio tesserato.

Alla riunione del 20.09.2018, erano presenti il rappresentante della Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, e l’Avv. Gian Pietro Bianchi, in rappresentanza della Società ricorrente, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso medesimo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe debba essere respinto.

Invero, l’argomentazione alla base della linea difensiva della Società ricorrente, secondo cui le immagini televisive non sarebbero idonee ad acclarare, senza margini di ragionevole dubbio, quale frase sia effettivamente pronunciata, quando tali immagini non siano corroborate dal riscontro audio, non può essere condivisa.

Se, infatti, tale principio fosse accolto, si perverrebbe alla assurda conclusione di escludere, in via generale, la possibilità di sanzionare, attraverso le immagini televisive, un tesserato per aver pronunciato un’espressione blasfema, atteso che le registrazioni audio delle dichiarazioni ed espressioni proferite dentro e nei pressi del campo da gioco risultano (quasi) sempre non disponibili o comunque non chiaramente distinguibili nel loro contenuto.

In altri termini, laddove l’art. 35 comma 1.3 C.G.S. fosse interpretato nel senso di ritenere sempre necessario il supporto audio ai fini della irrogazione delle sanzioni per pronuncia di frasi blasfeme, la disposizione in esso contenuta sarebbe, in concreto, svuotata di reale portata applicativa, rimanendo nella sostanza inapplicabile.

Sul punto, è appena il caso di ricordare che questa Corte – con la recente decisione di cui al Com. Uff. n. 029/CSA del 18.09.2018 – in un caso pressoché analogo a quello oggetto del presente ricorso, ha confermato la squalifica del calciatore Rolando Madragora per aver pronunciato espressione blasfema, ritenendo che le immagini televisive fossero, da sole (e, cioè, mancanti della parte audio specifica), idonee ad accertare la condotta illegittima contestata.

Costituendo l’odierno procedimento ulteriore occasione per ribadire quale  sia l’esatta interpretazione della disposizione contenuta nell’art. 35 comma 1.3 C.G.S., è auspicio di questa Corte che la questione di diritto posta in rilievo in questa sede dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. non abbia nuovamente ad essere sollevata, a sostegno di futuri infondati e pretestuosi ricorsi.

Ciò premesso, questa Corte evidenzia come, nel caso che ci occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal tecnico Gian Piero Gasperini che, al minuto 9 del secondo tempo della gara Spal/Atalanta, in occasione del gol realizzato dalla squadra avversaria, pronunciava l’espressione blasfema testé ricordata; l’inquadratura del tecnico consente una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni da questi proferite.

Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 19, comma 3-bis, lett. a) del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza, come sopra proposto dalla società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. di Bergamo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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