F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 035/CSA del 04/10/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 032/CSA I Sez. 25 Settembre 2018 RICORSO DELLA F.C. INTERNAZIONALE MILANO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. SPALLETTI LUCIANO SEGUITO GARA SAMPDORIA/INTERNAZIONALE DEL 22.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 50 del 24.9.2018)

RICORSO DELLA  F.C. INTERNAZIONALE  MILANO  S.P.A.  AVVERSO  LA  SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER   1   GIORNATA   EFFETTIVA   DI   GARA   INFLITTA   AL   SIG.   SPALLETTI   LUCIANO   SEGUITO   GARA

SAMPDORIA/INTERNAZIONALE DEL 22.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale

Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 50 del 24.9.2018)

 

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

-        Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 24.9.2018, con la quale è stata inflitta all’allenatore della F.C. Internazionale signor Luciano Spalletti la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara in seguito alla gara Sampdoria/Internazionale del 22.9.2018 “per avere, al 49° del secondo tempo, immediatamente dopo la realizzazione del gol, assunto un atteggiamento polemico nei confronti del Quarto Ufficiale uscendo dall’area tecnica; già diffidato”;

-        Esaminato il ricorso presentato in data 25.9.2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

-        Appurato che nel rapporto del Quarto Ufficiale, signor Marco Piccinini, si registra testualmente che “al minuto 49° del secondo tempo  ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per fare allontanare l’allenatore della  società  Inter sig. Luciano  Spalletti  perché in  occasione del gol,  usciva  dall’area tecnica ed esultava in maniera polemica nei miei confronti”;

-        Tenuto conto che, nel ricorso proposto, la società Internazionale contesta la ricostruzione dei fatti come sopra operata dal rapporto del Quarto Ufficiale, segnalando in particolare come il signor Spalletti ha sì, nell’occasione del gol segnato dall’Inter, dato luogo ad una “esultanza veemente”, ma senza mai rivolgere alcuna parola all’indirizzo del Quarto Ufficiale e senza accompagnare tale esultanza “con gesti che possano ritenersi offensivi, irriguardosi o antisportivi”, limitandosi a gridare “goool” ed esultando “con i pugni chiusi di fronte alla telecamera situata a bordo campo” (così, testualmente, nell’atto di ricorso proposto dalla società Internazionale);

-        Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere descritta nel rapporto del Quarto Ufficiale e solo richiamata in quello del direttore di gara, signor Marco Guida, di talché questa Corte ha ritenuto indispensabile,  per completezza di istruttoria, chiedere gli opportuni approfondimenti direttamente dal Quarto Ufficiale;

-        Rilevato che il Collegio decideva di ascoltare, nel corso della riunione del 25 settembre 2018, il Quarto Ufficiale signor Marco Piccinini il quale, raggiunto telefonicamente, rappresentava che il signor Spalletti aveva effettivamente esultato in prossimità della sua posizione “con braccia larghe e pugni chiusi”, ma che egli non aveva proferito alcuna parola nei suoi confronti né aveva accompagnato tale esultanza con manifestazioni gestuali o espressive del proprio corpo rivolte direttamente e  nei confronti della sua persona;

- Puntualizzato che, le circostanze segnalate dal ricorrente al manifestarsi delle quali, ad avviso dello stesso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, escludendosi il profilo della condotta polemica o antisportiva  ovvero  ancora  irriguardosa  nei  confronti  del  Quarto  Ufficiale  e  dovendosi  derubricare

l’accaduto a mera “condotta polemica”, tanto da potersi infliggere la sola sanzione pecuniaria, corrispondono a quanto riferito dal Quarto Ufficiale, che ha specificato in modo puntuale come il signor Spalletti, in occasione dell’episodio descritto nel suo rapporto, in realtà non ha accompagnato l’esultanza per la rete segnata dalla sua squadra con parole ovvero con gesti direttamente a lui rivolti, se non avere lo stesso allenatore esultato oltrepassando l’area tecnica e ponendosi in posizione molto prossima alla sua;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, può considerarsi decisivo quanto riferito dal Quarto Ufficiale nel corso dell’audizione telefonica e che dunque la condotta del signor Luciano Spalletti, pur dovendosi la stessa considerare significativamente inopportuna, va circoscritta nell’alveo della “veemenza eccessiva”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice Sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al signor Spalletti la sanzione pecuniaria di € 5.000,00 (euro cinquemila/00) e disponendosi nel contempo la restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.S.A., sentito il Quarto Ufficiale, in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano annulla la sanzione inflitta commutandola in una ammenda di € 5.000,00

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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