F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 046/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 037/ CSA del 11 Ottobre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI “TRIBUNA SUD 1° E 2° ANELLO” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 29.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 del 2.10.2018)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DELLA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI DELL’ AMMENDA DI € 10.000,00 E DELL’OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON I SETTORI “TRIBUNA SUD 1° E 2° ANELLO” PRIVI DI SPETTATORI, INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA JUVENTUS/NAPOLI DEL 29.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 59 del 2.10.2018)

 

Con atto, spedito in data 3.10.2018, la Società Juventus Football Club S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 58 del 2.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Juventus/Napoli, disputatasi in data 29.9.2018, erano state irrogate, a carico della predetta Società, le sanzioni dell’ammenda di € 10.000 e dell’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Juventus Football Club S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

Con il primo motivo di ricorso, la società Juventus Football Club S.p.A. si duole del fatto che il Giudice Sportivo non abbia ritenuto sussistenti, nella fattispecie di cui è giudizio, quantomeno le circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e b) del C.G.S., la cui prova era presente in atti.

Al proposito, questa Corte ritiene che la società Juventus Football Club S.p.A. non abbia fornito, neanche con la produzione documentale allegata al presente ricorso, un principio di prova in ordine alla ricorrenza, nella fattispecie che ci occupa, dell’esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S. ovvero l’avere “adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e  di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo”.

Al proposito, questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare che la esimente di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S. può essere riconosciuta in tutte le ipotesi in cui i predetti modelli di organizzazione, siano stati adottati ed efficacemente attuati, tenuto conto della  dimensione  della società e del livello agonistico in cui la stessa si colloca,

Tali modelli devono, in particolare, prevedere:

-        misure idonee a garantire lo svolgimento dell’attività sportiva nel rispetto della legge e dell’ordinamento sportivo, nonché a rilevare tempestivamente situazioni di rischio;

-        l’adozione di specifiche procedure per le fasi decisionali, sia di tipo amministrativo che di tipo tecnico-sportivo, nonché i adeguati meccanismi di controllo;

-        l’adozione di un incisivo sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;

-        la nomina di un organismo di vigilanza, composto di persone di massima indipendenza e professionalità e dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento.

Nel caso di specie, questa Corte ritiene che la Società Juventus Football Club S.p.A. non abbia adottato ma soprattutto non abbia efficacemente attuato, con riferimento alle condotte di discriminazione territoriale, un modello di organizzazione e gestione che risponde ai predetti requisiti; ciò è dimostrato dal fatto che, già in occasione dell’incontro Juventus-Sassuolo, disputatasi in data 16.9.2018, la Società ricorrente era stata sanzionata con l’ammenda di € 10.000, per avere i suoi sostenitori intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori  di  altra squadra (si trattava, con ogni probabilità, sempre della squadra del Napoli che sarebbe stata affrontata dalla JUVENTUS nella successiva gara casalinga).

A ciò si aggiunga, che i comportamenti posti in essere da diverse migliaia di sostenitori della Società ricorrente appaiono particolarmente gravi; in occasione della gara Juventus/Napoli, i cori di discriminazione territoriale sono stati posti in essere, infatti, dall’80% dei sostenitori  occupanti  la Tribuna Sud – 1° e 2° anello, la cui capienza è pari a circa 9.700 spettatori; non vi è, pertanto, chi non veda come non ricorrano, nel caso di specie, i presupposti per riconoscere la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a) del C.G.S..

Quanto, poi, alla ricorrenza della circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera b) del C.G.S., questa Corte non ritiene,  per le ragioni sopra evidenziate circa la particolare gravità dei comportamenti e la recidiva specifica degli stessi (i comportamenti sono stati compiuti in due gare casalinghe consecutive), che la società abbia concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti discriminatori; né rileva, in proposito, invocare il fatto che, nella stessa gara, è stato prontamente individuato ed arrestato dalle Forze dell’Ordine lo spettatore autore del lancio di un seggiolino divelto, trattandosi di comportamento diverso rispetto a quello rappresentato dai cori di discriminazione territoriale, posti, peraltro, in essere non da uno o pochi tifosi ma da un numero particolarmente elevato di sostenitori della  Società ricorrente.

Con il  secondo motivo di ricorso,  la società Juventus  Football Club S.p.A., probabilmente conscia dell’infondatezza del primo motivo di ricorso, invoca la sussistenza di una circostanza attenuante, non conosciuta dal Giudice Sportivo, ovvero il fatto che la Società  ricorrente,  come, peraltro, altre Società calcistiche professioniste, sarebbe vittima di una sistematica contestazione da parte dei propri sostenitori che lamenterebbero il c.d. “caro biglietti”; più precisamente, secondo l’assunto della Società ricorrente, i propri sostenitori avrebbero posto in essere delle vere e proprie condotte estorsive finalizzate ad ottenere una riduzione del prezzo del biglietto di ingresso allo stadio.

Tale circostanza, secondo l’assunto della Società ricorrente, dovrebbe essere valutata  da questa Corte ai fini di una mitigazione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, anche alla luce di un recente pronunciamento della Corte Federale di Appello della F.I.G.C. e di alcune considerazioni espresse dalla Commissione parlamentare Antimafia nella relazione conclusiva  dell’indagine conoscitiva sul fenomeno dell’infiltrazione della criminalità organizzata nel mondo calcistico.

Al proposito, questa Corte ritiene non condivisibili le conclusioni cui perviene la Società ricorrente; ed invero, ove si dovesse dare rilievo alle circostanze sopra rappresentate, dovrebbe affermarsi che la responsabilità oggettiva delle società, che, come riconosciuto dalla stessa società Juventus Football Club S.p.A., rappresenta uno dei fondamenti dell’ordinamento sportivo, possa venire meno o affievolirsi quasi del tutto quando le Società sono vittima dei propri tifosi e, pertanto, non può dirsi colpevole per il loro comportamento; il che non è chiaramente possibile atteso che la responsabilità oggettiva prescinde, ontologicamente, dalla verifica della sussistenza  della colpa in capo alla Società; a ciò si aggiunga che il settore dello stadio (Tribuna Sud), i cui sostenitori si sono resi autori delle gravi condotte di discriminazione territoriale, risulta occupato, integralmente o quasi, da soggetti abbonati; il che rende improbabile che tali soggetti possano ottenere, con comportamenti estorsivi (quale quello di esporre la Società agli effetti economici derivanti dall’esecuzione delle sanzioni disciplinari), la riduzione del prezzo di un biglietto di ingresso allo stadio che non sono tenuti a pagare essendo in possesso di un abbonamento per tutte le gare casalinghe della stagione..

Con il terzo e ultimo motivo di ricorso la Società ricorrente evidenzia che il Giudice Sportivo non avrebbe potuto applicare la previsione di cui all’art. 11, comma 3, del C.G.S. con riferimento al coro di discriminazione razziale posto in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. all’indirizzo del calciatore del Napoli, Koulibaly, atteso che i collaboratori della Procura Federale non avrebbero evidenziato tale coro tra i comportamenti di discriminazione razziale.

Al proposito, questa Corte ritiene che a nulla rilevi il fatto che i collaboratori della Procura Federale, probabilmente per una mera svista, non abbiano apposto la crocetta  sulla  casella  del modello relativa ai cori di discriminazione razziale, atteso che i predetti collaboratori hanno decritto compiutamente la condotta, la cui qualificazione giuridica spetta, per consolidata giurisprudenza, al Giudice Sportivo che l’ha correttamente valutata come condotta denigratoria di matrice razziale.

Quanto, poi, alla richiesta di applicazione della sospensione condizionale di cui all’art. 16, comma 2-bis, C.G.S., questa Corte ritiene che la stessa sia fondata; dal che non consegue, però, l’accoglimento, neppure in parte, del ricorso proposto dalla società Juventus Football Club S.p.A..

Questa Corte, infatti, ritiene che, attesa la particolare gravità delle condotte poste in essere dai sostenitori della Società ricorrente e la sussistenza della recidiva specifica, le sanzioni irrogate alla Società Juventus Football Club S.p.A. vadano rideterminate nei termini che seguono: ammenda di €

10.000 e obbligo di disputare due gare con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione della seconda sanzione disciplinare di cui all’art. 18, comma 1, lett. e) del C.G.S, ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S..

Tale rideterminazione tiene, infatti, conto della circostanza che due sono i comportamenti di discriminazione, posti in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. di Torino, e che meritano di essere sanzionati: il primo rappresentato dai cori di discriminazione territoriale, particolarmente  gravi,  che  va,  pertanto,  sanzionato,  come  correttamente  deliberato  dal  Giudice

Sportivo, con l’ammenda di € 10.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, senza applicazione della sospensione dell’esecuzione della sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S.; il secondo, rappresentato dal coro di discriminazione razziale, posto in essere dai sostenitori della società Juventus Football Club S.p.A. all’indirizzo del calciatore del Napoli, Koulibaly, che merita di essere sanzionato con l’obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud – 1° e 2° anello” privi di spettatori, con sospensione dell’esecuzione di quest’ultima sanzione ai sensi dell’art. 16, comma 2-bis, C.G.S., trattandosi della prima violazione.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra proposto dalla società Juventus F.C. S.p.A. di Torino ridetermina la sanzione nel seguente modo:

-   ammenda di € 10.000,00 nonché l’obbligo di disputare 2 gare con i settori Tribuna sud, 1° e

2° anello, privi di spettatori con sospensione dell’esecuzione della seconda gara in base all’art. 16, comma 2 bis C.G.S.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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