F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 047/CSA del 06/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA; INFLITTE ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/HELLAS VERONA DELL’1.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2018)

RICORSO DEL COSENZA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

-        PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;

-        AMMENDA DI € 3.000,00 CON DIFFIDA;

INFLITTE  ALLA  SOCIETÀ  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COSENZA/HELLAS  VERONA  DELL’1.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 25 del 14.9.2018)

 

Con ricorso del 27.9.2018, di seguito a preannuncio del 17.9.2018, la società Cosenza Calcio ha interposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di serie B del 14.9.2018 (Com. Uff. n. 25) con la quale le è stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Hellas Verona, nonché l’ammenda di € 3.000,00 con diffida.

Il Giudice Sportivo, con l’impugnata delibera, ha ritenuto sussistere la responsabilità diretta della società odierna reclamante per la mancata disputa della gara Cosenza/Hellas Verona del 1°.9.2018, in programma alle ore 18 dello stesso giorno presso lo stadio “San Vito – Gigi Marulla” di Cosenza. In particolare il Giudice Sportivo, sulla scorta di copiosa documentazione, prima fra tutte il rapporto dell’arbitro sig. Fabio Piscopo, ha ritenuto che  la  dichiarata  impraticabilità  del campo  di giuoco, da quest’ultimo accertata sino a pochi minuti prima dall’orario di previsto inizio dell’incontro, fosse da imputare al ritardo (rispetto all’inizio del campionato) con cui erano stati avviati i lavori di ripristino del manto erboso e che inoltre essa società, pur consapevole della impossibilità di completare i lavori per tempo, non si era attivata né per chiedere un rinvio della gara, né per la sua disputa presso altro impianto, con ciò costringendo la consorella Hellas Verona (con circa un centinaio di tifosi al seguito) ad una lunga trasferta tanto inutile quanto onerosa.

Di qui le sanzioni della perdita della gara per 0 – 3 e l’ammenda di € 3.000,00 con diffida, in rispettiva applicazione degli artt. 17, 1° comma e 1 bis C.G.S..

La società Cosenza Calcio si affida a 5 motivi di reclamo, consistenti essenzialmente: 1) nella violazione, da parte del Direttore di Gara, della Regola 1 del Regolamento del gioco del calcio, in punto “terreno di gioco”; 2) nel sostanziale travisamento, da parte del Giudice Sportivo, della documentazione posta a base della decisione impugnata; 3) nella omessa valutazione della eccezionalità, straordinarietà ed imprevedibilità dell’evento, con conseguenza assenza di responsabilità in capo ad essa società; 4) nell’omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali in materia; 5) nel legittimo affidamento che essa Cosenza Calcio avrebbe riposto nella tempestiva esecuzione dei lavori da parte del Comune di Cosenza.

Ha concluso pertanto per l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo e per l’ordine di ripetizione e/o rifissazione della gara non disputata.

Ha resistito la società Hellas Verona con articolate controdeduzioni del  1°.10.2018, concludendo per il rigetto del reclamo, di cui sottolinea la palese inconsistenza, sollecitando altresì, anche per tale verso, l’aggravamento delle sanzioni ex art. 36 bis, 4° comma, C.G.S..

Il reclamo della società Cosenza Calcio non merita accoglimento e deve conseguentemente essere respinto.

Prima ancora della compiuta disamina dei motivi di reclamo, è opportuno riepilogare la esatta cronologia degli eventi sfociati nella mancata disputa della gara per impraticabilità del campo, come rilevabili dalla documentazione già esaminata dal Giudice Sportivo e integrata dalla produzione delle parti.

Il 26.6.2018 l’agronomo dott. Giovanni Castelli, referente della LNP di serie B per i terreni di gioco, effettua un sopralluogo presso lo stadio San Vito di Cosenza e ne riferisce gli esiti alla società Cosenza Calcio ed alla Lega con mail del 5.7. successivo. Il tecnico, tra l’altro, verifica “una spiccata irregolarità del piano di calpestìo, mai complanare. Inerentemente quest’ultima condizione, l’insussistenza di planarità è anche determinata dalla presenza di quote difformi alle regolari pendenze a falde, con salti di quota, avvallamenti, monte distribuite in ogni dove, il tutto indubitamente comportante l’irregolarità del piano di giuoco. L’impianto irriguo, un vecchio sistema a 13 irrigatori, non è efficace sia in ordine all’omogeneità distributiva ma anche per assicurare il pitch watering pre- partita. Non è stato possibile verificare l’esistenza di un sistema drenante, anche se i presenti rammentano che progettualmente non dovrebbe esserci”. Accerta pertanto che “una siffatta condizione del terreno di giuoco non corrisponde a quella necessaria al regolare svolgimento delle partite del campionato di serie B, sia pere improprietà estetico percettiva ma soprattutto per assenza delle prestazionalità di di giuoco (rotolamento e rimbalzo della palla, grip atletico ecc.)” e conclude che, anche in vista dell’imminente inizio della Stagione Sportiva 2018/2019, “non vi è altra soluzione che non quella di procedere al rifacimento complessivo del campo”.

La società, pertanto, si attiva con il Comune di Cosenza per sollecitare l’approvazione e l’esecuzione dei lavori necessari ma, ancora il 6 agosto, la Lega si vede costretta ad informare essa società, con mail in pari data, che, nel prendere atto che il giorno 2 precedente si è conclusa la gara per l’affidamento dei lavori e che gli stessi dovrebbero iniziare il 7 o l’8 successivo, “qualora effettivamente dovessero essere ipotizzati 20 gg. lavorativi (e considerando anche il ferragosto) la situazione non sarebbe definita entro l’inizio del Campionato di serie B”.

Il 13 agosto viene effettuato ulteriore sopralluogo alla presenza della impresa appaltatrice (COSEAM) e di un suo consulente, del Comune di Cosenza, della società Cosenza Calcio e dell’agronomo della Lega Giovanni Castelli, nel corso della quale si constata (il verbale viene sottoscritto anche dalla società) “lavori iniziati ieri e consegnabili salvo cause di forza maggiore, verosimilmente al 3-4 settembre, con necessità di altre 2 settimane per la …funzionalità del terreno di giuoco”. “I lavori non consentono rifacimenti o implementazioni del drenaggio…”.

Il 21 agosto la società Cosenza Calcio, denunciando il grave ritardo dei lavori e la difficile situazione in cui versa, dove “il tutto ce lo dobbiamo subire e sbrigare noi”, informa la società Hellas Verona e la LNPB di aver ottenuto la disponibilità scritta della società Benevento Calcio per la disputa della gara Cosenza/Verona del 1.9.2018, ore 18, presso lo stadio Ciro Vigorito di Benevento e di essere in attesa del nulla osta delle autorità competenti.

Lo stesso 21 agosto l’impresa consorziata ESARO s.r.l. informa il Comune di Cosenza che, a fronte di una lievitazione dei costi, “anticipando i trasporti con partenza al 24/8/2018, aumentando la forza lavoro e lavorando ad oltranza, si dovrebbe completare il manto erboso per il 29.8.2018”….”di fatto sarà una vs. scelta se consentire o meno lo svolgimento della partita in programma il 01/09/2018 nelle more dei tempi di riposo consigliati”.

Il 22 agosto l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, evidentemente opportunamente allertato, dispone prescrizioni per l’incontro Cosenza – Hellas Verona, “laddove si disputi a Benevento”.

Il giorno 30 agosto l’ing. Carlo Longhi, tecnico fiduciario della Lega per gli impianti sportivi, effettua un sopralluogo presso lo stadio “San Vito - Gigi Marulla di Cosenza” e verifica, tra l’altro, che “ancora non è stata completata la posa in opera del manto erboso e di conseguenza il terreno di gioco non è stato tracciato”.

Il 1° settembre, giorno della disputa della gara prevista per le ore 18.00, l’Arbitro sig. Fabio Piscopo effettuava un primo sopralluogo alle ore 15.45 “constatando la precaria condizione del terreno di gioco. Si riscontrava inoltre la totale mancanza di tutte le linee perimetrali, di quelle di centrocampo e delle aree di rigore e di porta, che dovevano ancora essere settate e tracciate. Al contempo si riscontrava la mancanza anche delle reti delle porte e la non completa rizollatura del campo con alcune strisce ancora mancanti”. Alle ore 17.05 veniva effettuato un secondo sopralluogo alla presenza dei due capitani, nel corso del quale veniva constatata la tracciatura ancora parziale delle linee e la ultimazione della rizollatura; “non si riscontrava invece alcun miglioramento tangibile per quanto concerne la compattezza e la consistenza del fondo rispetto al sopralluogo precedente: si constatava infatti ancora un palese affondo del piede nelle zone coinvolte con relativa contemporanea presenza

di piccoli avvallamenti e una mancanza di uniformità di livellamento del terreno di gioco. Inoltre sempre alla presenza dei due capitani durante il sopralluogo il sottoscritto effettuava alcune prove per constatare il regolare rimbalzo del pallone. In diverse parti del terreno di gioco questo non avveniva, poiché il naturale rimbalzo veniva smorzato/attutito al contatto con il terreno”. Un terzo sopralluogo veniva effettuato alle ore 17.25 in occasione del riscaldamento e si constatava che “correndo il piede affondava ancor di più nelle zone prima citate causando contemporaneamente sollevamento di zolle ed uno scollamento nei punti di giunzione presenti tra le diverse strisce di terreno”. Infine, alle 17.35, “si riscontrava ancora inoltre la mancanza della linea mediana che stava iniziando ad essere tracciata. A seguito di ciò rientravo negli spogliatoi e alla presenza dei due capitani, dei dirigenti delle squadre, del delegato alla sicurezza dell’ordine pubblico e dell’agronomo della Lega sig. Giovanni Castelli, dichiaravo inagibile a mio giudizio il terreno gioco ed il rinvio della gara, in quanto non sussistevano i presupposti per garantire l’incolumità fisica dei partecipanti e non vi erano i requisiti per poter ovviare alle suddette condizioni entro il termine di attesa programmato o comunque entro un tempo ragionevole di attesa”.

Nella stessa data del 1° settembre il Comune di Cosenza certifica la regolare esecuzione dei lavori di rifacimento del manto erboso, “ad eccezione di alcune lavorazioni di finitura che verranno ultimate entro giorni 10”.

Il 3 settembre il perito agronomo della Lega dott. Giovanni Castelli redige la sua relazione finale che così conclude: “il giorno antecedente la gara e sino a poche ore prima dell’orario previsto del calcio d’inizio, il terreno di giuoco, in quanto eccessivamente imbibito di acqua risalente dal sottofondo, seppur con le azioni riparatorie ed emergenziali all’uopo messe in atto dal manutentore incaricato, non ha raggiunto, in tutta la sua superficie, la necessaria condizione di praticabilità, soprattutto in ordine alla sicurezza per gli atleti”.

Passando al merito del reclamo, la società Cosenza Calcio, con il primo motivo, oltre a contestare la sussistenza delle condizioni di impraticabilità del terreno (allegando perizia  tecnica dell’ing. Angelo Martini secondo il quale “il terreno di gioco si presentava, ad avviso dello scrivente, in condizioni tali da consentire lo svolgimento della partita”), lamenta che il Direttore di Gara non avrebbe applicato o comunque avrebbe violato la Regola 1 del Regolamento del giuoco del calcio inerente il capitolo denominato “terreno di gioco”, non rispettando la procedura di verifica delle condizioni di presunta impraticabilità del terreno e non consentendo alla società ospitante di porre rimedio alle asserite criticità “entro il tempo ragionevole di attesa”.

A parte l’improprio richiamo alla Regola 1 del Regolamento, in quanto essenzialmente riferita alle dotazioni tecniche del campo (segnatura del terreno, porte, bandierine ecc.), la norma applicabile (ed effettivamente applicata) nel caso in questione è l’art. 60 N.O.I.F. il quale da un lato stabilisce che il giudizio sull’impraticabilità del campo “è di esclusiva competenza dell’arbitro”, dall’altro che “l’accertamento, alla presenza dei capitani delle squadre, deve essere eseguito all’ora fissata per l’inizio della gara, dopo la verifica della presenza delle due squadre e l’identificazione dei calciatori indicati nei prescritti elenchi. L’arbitro può procedere all’accertamento prima dell’ora fissata per l’inizio della gara ove siano presenti i capitani delle squadre. Qualora l’impraticabilità fosse ritenuta non rimediabile entro l’ora fissata per l’inizio della gara, l’arbitro può prescindere dalla presenza e, quindi, dall’identificazione dei calciatori delle due squadre”.

Da quanto in precedenza esposto circa la cronologia degli avvenimenti, risulta pacifico che l’arbitro ha correttamente applicato la normativa di settore, avendo ritenuto a suo  insindacabile giudizio (ma in ciò confortato, come si è visto, dal tecnico agronomo della Lega), la pericolosità (per l’incolumità dei calciatori) di alcune parti del terreno di gioco e la loro inidoneità a consentire il regolare rimbalzo del pallone. Inconvenienti, per così dire, “strutturali” e come tali pacificamente non ovviabili entro alcun tempo “ragionevole” di attesa.

Con il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente, la reclamante contesta la rilevanza della documentazione posta dal Giudice Sportivo a base della decisione impugnata, evidenziandone in parte la contraddittorietà ed in parte l’inidoneità ad escludere  la  previsione  di effettiva conclusione dei lavori di rifacimento del manto erboso in tempo utile per la disputa della gara, conclusione peraltro attestata dal Comune di Cosenza nella stessa giornata del 1°.9.2018. Rimarca inoltre l’assenza di alcuna sua responsabilità, a suo dire esclusa  dalla  stesa  relazione  del  dott. Castelli del 3.9.2018, secondo la quale il regolare decorso dei lavori sarebbe state ostacolato da copiose precipitazioni occorse nei giorni immediatamente precedenti la gara, precipitazioni che avrebbero determinato una situazione di eccezionalità ed imprevedibilità, non imputabile ad essa società, tale da comportare solo il rinvio della gara stessa in applicazione dell’art. 17, 4° comma, C.G.S..

Anche tali motivi sono privi di fondamento.

 

Dalla documentazione innanzi richiamata emerge univoca la circostanza che, sebbene i lavori potessero ritenersi tecnicamente completati pochi minuti prima (sic!) dell’inizio della gara, gli stessi non erano comunque idonei ad assicurarne il regolare svolgimento. Ciò si evince chiaramente: dal verbale del 13 agosto, ove tutti i presenti (tra cui la stessa società) sono concordi nell’affermare che, indipendentemente dalla consegna prevista per il 3-4- settembre, comunque sarebbero state necessarie “altre 2 settimane per la …funzionalità del terreno di giuoco”; dalla comunicazione della ditta Esaro del 21.8. che, preannunciando la possibile conclusione dei lavori per il 29.9., tiene a precisare che “di fatto sarà una vs. scelta se consentire o meno lo svolgimento della partita in programma il 01/09/2018 nelle more dei tempi di riposo consigliati”; dalla stessa certificazione del Comune di Cosenza del 3.9., che attesta il regolare completamento dei lavori “ad eccezione di alcune lavorazioni di finitura che verranno ultimate entro giorni 10”.

E’ dunque pacifico che la mancata disputa della gara è addebitabile al ritardo con il quale sono stati eseguiti i lavori, ritardo che non ha consentito al manto erboso (la cui distesa, si ripete, è stata completata poco prima dell’orario di inizio della gara) di attecchire in modo adeguato alle esigenze di calpestìo imposte  da una  partita di  calcio: tutto ciò indipendentemente da presunte precipitazioni occorse nei giorni precedenti (eventi che, nella programmazione di lavori, non avrebbero alcunchè di imprevedibile), dal momento che in ogni caso sarebbe stato necessario (ne  conviene  la  stessa impresa appaltatrice) un periodo di “riposo” del terreno quantomeno di alcuni giorni . Di tale ritardo non può che essere ritenuta responsabile, sul piano sportivo, la società Cosenza Calcio, indipendentemente da altrui responsabilità (ditta appaltatrice, Comune di Cosenza) che, ovviamente in questa sede non rilevano, essendo onere della società stessa (e solo di essa) dotarsi di un campo di giuoco adeguato alle specifiche tecniche di settore e comunque adeguato alle esigenze di gioco. Responsabilità tanto più evidente laddove, come si è visto, le conseguenze di tale ritardo erano ampiamente prevedibili (e difatti previste) già da diversi giorni prima, il che rende veramente incomprensibile la decisone della società di non richiedere la disputa della gara su altro campo, nonostante la acquisita disponibilità della società Benevento Calcio e della LNPB.

Quanto alla pretesa imprevedibilità delle precipitazioni asseritamente cadute nei giorni immediatamente precedenti la conclusione dei lavori, come già si è detto, è agevole constatarne la palese irrilevanza. Senza entrare nel merito di un’oziosa discussione circa l’entità (e l’effettiva ricorrenza) di tali fenomeni atmosferici, è evidente che questi, tutt’altro che imprevedibili, si inserirebbero comunque nella stessa cornice di inadempienze e di ritardi che hanno contraddistinto l’intera vicenda. E’ un fatto acclarato che, a pochi minuti dall’inizio della gara, il manto erboso era ancora in via di completamento: sicchè non è necessario scomodare cognizioni tecniche particolari per poter affermare che una posa in opera così affrettata non poteva assicurare quelle condizioni minime di stabilità necessarie per la disputa di un incontro di calcio professionistico. Tutto ciò al netto della considerazione che il perito agronomo della Lega, sin dal 5.7.2018, aveva verificato l’assenza di un idoneo sistema drenante e che il 13 agosto successivo si prendeva atto che i “I lavori non consentono rifacimenti o implementazioni del drenaggio…”.

La società reclamante, tuttavia, invoca un precedente della C.G.F. (Com. Uff. n. 184/CGF del 19.2.2013 – Paganese – Latina), a suo dire perfettamente sovrapponibile al caso di specie, in cui l’apertura improvvisa di una grossa buca sul terreno di giuoco era stato ritenuto evento eccezionale e non prevedibile che, come tale, escludeva la responsabilità della società ospitante di cui all’art. 17 C.G.S..

Di tale “precedente”, tuttavia, ha già reso giustizia il Giudice Sportivo con motivazione ampiamente condivisibile con la quale si chiarisce che quel fenomeno si era manifestato nel corso dell’incontro tra il primo ed il secondo tempo, laddove invece “nel caso concreto l’evento era pienamente prevedibile prima della data della gara, per cui il mancato svolgimento della gara è stato determinato dalla condotta a dir poco avventata e poco diligente della Soc. Cosenza”.

La reclamante, infine, sostiene di dover andare esente da ogni responsabilità invocando il principio del c.d. legittimo affidamento, per avere cioè essa confidato senza colpa nelle plurime assicurazioni ricevute dal Comune di Cosenza (come da numerose mail scambiate con il Capo del Dipartimento Tecnico ing. Converso) circa la tempestiva esecuzione dei lavori di rifacimento del manto erboso. Trattasi, tuttavia, di pretesa priva di fondamento, sia perché la mancata, tempestiva conclusione dei lavori (rectius, il conveniente apprestamento del terreno di giuoco) era  divenuta evidente già alcuni giorni prima, sia perché eventuali responsabilità di terzi (In questo caso tutt’altro che imprevedibili ed eccezionali) non farebbero venir meno l’obbligo della società di mantenere disponibile ed in piena efficienza l’impianto sportivo dichiarato all’atto dell’iscrizione al campionato (art. 19 N.O.I.F.).

 

L’impugnata decisione del Giudice Sportivo deve pertanto essere integralmente confermata anche con riferimento all’ammenda, irrogata in misura congrua in relazione alla accertata violazione dell’art. 1 bis C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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