F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 070/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 34/CSA del 28 Settembre 2018 RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/SAMPDORIA DEL 15.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO  LA  SANZIONE  DELL’AMMENDA  DI  €  5.000,00  INFLITTA ALLA  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  FROSINONE/SAMPDORIA  DEL  15.9.2018   (Delibera  del   Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

Con atto, spedito in data 18.9.2018, la Società U.C. Sampdoria S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Frosinone/Sampdoria del Campionato Serie A TIM, disputatasi in data 15.9.2018, era stata irrogata, a carico della stessa Società, l’ammenda di € 5.000,00.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società U.C. Sampdoria S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata in quanto il ritardo con il quale la squadra si è presentata in campo, sia nel primo che nel secondo tempo della gara di cui trattasi, non sarebbe ascrivibile a responsabilità della medesima Società quanto al mancato funzionamento del segnale acustico per la chiamata all’entrata in campo dei giocatori da parte dell’arbitro, installato nello spogliatoio occupato dalla Sampdoria.

Trattasi di affermazione che non può essere condivisa.

L’articolo 54 delle N.O.I.F. (e non del Codice di Giustizia Sportiva, come erroneamente indicato dalla Società ricorrente) prevede, espressamente, che “Le squadre hanno l'obbligo di presentarsi in campo all'ora fissata  per l'inizio dello  svolgimento della gara”; pertanto, le squadre non debbono attendere, per presentarsi in orario in campo, che il Direttore di Gara, o chi per esso, faccia suonare il segnale acustico per la chiamata all’entrata in campo dei giocatori, installato nello spogliatoio. Tale dispositivo, sebbene contemplato nell’elenco contenuto nei “Criteri infrastrutturali” del Sistema Licenze Nazionali, rappresenta nulla più di uno strumento messo a disposizione del Direttore di Gara per richiamare l’attenzione dei giocatori sulla necessità di prepararsi all’entrata in campo che, da alcuni anni, è stata assoggettata, anche per ragioni televisive, ad un vero e proprio cerimoniale.

Il mancato funzionamento di quest’ultimo dispositivo (che, peraltro, non ha trovato riscontro negli atti ufficiali di gara), tuttavia, non può essere invocato come ragione che giustificherebbe il ritardo nella presentazione in campo della squadra e che escluderebbe, di conseguenza, la responsabilità della Società in considerazione del fatto che il comma 2 dell’articolo 54 delle N.O.I.F. richiede, ai fini della irrogazione della sanzione da parte degli organi disciplinari, che il ritardo sia ingiustificato.

A quanto  sopra, si aggiunga che il mancato funzionamento  del segnale acustico  avrebbe potuto giustificare, a tutto concedere, la presentazione in ritardo della squadra  della  Sampdoria all’inizio della gara ma non anche all’inizio del secondo tempo di giuoco, atteso che  la  Società ricorrente era ben consapevole del mancato funzionamento del predetto dispositivo acustico, tanto da averlo segnalato al Quarto Ufficiale di Gara che, peraltro, non ha refertato nulla in proposito.

Quanto, poi, all’entità della sanzione, della quale la Società ricorrente chiede una congrua riduzione alla luce di alcuni precedenti (relativi, peraltro, a episodi in cui la ritardata presentazione in campo si era  verificata in una sola circostanza  e non all’inizio di entrambi i tempi di giuoco), si evidenzia che anche questa richiesta non può essere accolta atteso che la sanzione di € 5000,00, irrogata dal Giudice Sportivo, appare congrua in ragione della reiterazione, nella medesima gara, del comportamento posto in essere in violazione delle disposizioni federali.

Per  questi  motivi  la  C.S.A.,  respinge  il  ricorso,  come  sopra  proposto  dalla  società  U.C. Sampdoria di Genova.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it