F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 070/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 34/CSA del 28 Settembre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE PULGAR ERIK ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO GARA GENOA/BOLOGNA DEL 16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

 

RICORSO DEL CALCIATORE PULGAR ERIK ANTONIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTE  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  GENOA/BOLOGNA  DEL

16.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 45 del 18.9.2018)

Con reclamo in data 24.09.2018, il calciatore Erick Antonio Pulgar ha impugnato dinanzi a questa Corte la delibera del Giudice Sportivo Nazionale c/o la Lega Nazionale Professionisti, Serie A, di cui al Com. Uff. n. 45 del 18.09.2018, in relazione alla gara Genoa vs. Bologna del 04.03.2018.

Con la predetta delibera il Giudice Sportivo lo ha squalificato per tre giornate effettive di gara con la seguente motivazione: “per avere, al 52° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con violenza un calciatore avversario ad una gamba”.

Il reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della squalifica irrogata a due giornate effettive di gara ed in subordine con eventuale addizione di un’ammenda in luogo della terza giornata di squalifica.

Egli sostiene, infatti, di non aver posto in essere alcuna condotta violenta in danno  del calciatore avversario  e questo  sarebbe comprovato  dal fatto che il gesto  è stato “involontario” e “senza conseguenze lesive”, come evidenziato dallo stesso Direttore di Gara nel suo referto ed in considerazione di questo, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sarebbe eccessiva e sproporzionata in relazione alla natura ed alla gravità dei fatti contestati.

Alla seduta del 28.9.2018, il difensore dell’appellante, richiamati i motivi del ricorso, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, sentito l’arbitro, ritiene che il ricorso vada accolto per quanto di ragione, in relazione all’entità della sanzione inflitta.

La condotta posta in essere dal calciatore Erick Antonio Pulgar nella fattispecie non può qualificarsi come condotta violenta, di cui all’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., perché il gesto, nello specifico, non è stato volontario, né particolarmente violento e, inoltre, non ha determinato conseguenze dannose per l’avversario, come riferito e precisato dallo stesso Direttore di Gara, raggiunto telefonicamente nel corso della camera di consiglio.

Pertanto, come più volte affermato da questa Corte in casi analoghi la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara, inflitta dal Giudice Sportivo, appare, nel caso in esame, inadeguata e sproporzionata rispetto alla gravità della condotta posta in essere dal calciatore che va rubricata, ai sensi del medesimo articolo e comma, sub lettera a), ossia come “condotta gravemente antisportiva” perché del tutto priva di quella chiara volontà di arrecare una lesione all’integrità fisica dell’avversario.

Per questi motivi la C.S.A., in accoglimento del ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pulgar Erik Antonio riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

 

 

Pubblicato in Roma l’8 gennaio 2019

 

IL PRESIDENTE

Lorenzo Attolico

 

IL SEGRETARIO IL PRESEDINTE

Antonio Di Sebastiano    Gabriele Gravina

 

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