F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018 RICORSO DEL SIG. NESTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA COSENZA/PERUGIA DEL 23.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018)

RICORSO DEL SIG. NESTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  COSENZA/PERUGIA  DEL  23.9.2018  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 30.9.2018)

Con atto in data 5.10.2018, il sig. Alessandro Nesta, allenatore tesserato con la società A.C. Perugia Calcio S.r.l., preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Cosenza/Perugia del Campionato di Serie B CONTE.IT, disputatasi in data 30.09.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso allenatore, l’ammenda di € 10.000,00.

Detta sanzione era stata disposta nei confronti del Nesta “per avere, al 7° del secondo tempo, contestato l’operato arbitrale e rivolto al Quarto Ufficiale ripetute espressioni  insultanti,  inoltre  al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli anche frasi intimidatorie”.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il ricorrente faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Con i motivi scritti, il sig. Nesta lamentava “la palese eccessività e sproporzionatezza” della squalifica inflittagli, in considerazione del fatto che la propria condotta, lungi dal potersi qualificare come offensiva o, peggio ancora, intimidatoria, si sarebbe concretata viceversa in mere espressioni verbali di protesta, certamente irriguardose nei confronti del Quarto Ufficiale, ma “meritevoli di un trattamento disciplinare più mite e contenuto di quello statuito in primo grado”.

Rilevando, altresì, come allo stesso tecnico sia stata inflitta, per gli stessi fatti contestati, l’ulteriore sanzione della squalifica per una gara, il ricorrente chiedeva quindi la riforma della decisione gravata e la conseguente riduzione della sanzione pecuniaria inflitta a proprio carico.

Alla riunione del 26.10.2018, in rappresentanza del sig. Nesta, era presente l’Avv. Chiacchio, che insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia parzialmente fondato.

Invero, considerata la condotta addebitabile al sig. Nesta, quale risulta dal rapporto del Quarto Ufficiale, e tenuto conto del fatto che, per il proprio comportamento, il ricorrente ha già scontato una giornata di squalifica, questa Corte ritiene sia opportuno rideterminare, in una misura più congrua, l’entità della sanzione pecuniaria.

Per questi motivi, la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Nesta Alessandro riduce la sanzione dell’ammenda a € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it