F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018 RICORSO DEL SIG. URSINO GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 28.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018)

RICORSO  DEL  SIG.  URSINO  GIUSEPPE  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  FINO  AL 31.12.2018 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CROTONE/BRESCIA DEL 28.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018)

Con atto, spedito in data 5.10.18, il sig. Ursino Giuseppe preannunciava la proposizione di reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 39 del 3.10.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Crotone-Brescia, disputatasi in data 28.9.2018, era stata irrogata, a carico dello stesso la squalifica dell’inibizione fino a tutto il 31.12.2018.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, il sig. Ursino faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

 Nei motivi di reclamo, il ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata nel referto del Direttore di Gara che, come noto, costituisce prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo alla condotta, posta in essere dal sig. Ursino.

Quanto all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che la stessa sia adeguata alla condotta, particolarmente grave, posta in essere dal ricorrente nei confronti del Direttore di Gara, atteso che il sig. Ursino ha assunto nei confronti del Direttore di Gara un comportamento, peraltro reiterato, aggressivo e gravemente ingiurioso.

Quanto, poi, alla censura, formulata da parte del ricorrente, relativa alla mancata indicazione, da parte del Giudice Sportivo, delle norme violate, si evidenzia come tale omissione non possa determinare alcun vizio della decisione; peraltro, il sig. Ursino è stato, all’evidenza, sanzionato dal Giudice Sportivo ai sensi del combinato disposto dei commi 1, lettera h) e 5 dell’art. 19 del C.G.S. che prevedono, per comportamenti quali quelli posti in essere dal ricorrente, l’applicazione, nei confronti dei dirigenti delle Società, della sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Ursino Giuseppe.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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