F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018 RICORSO DEL SIG. LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/SPEZIA DEL 07.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

RICORSO DEL SIG. LUCARELLI CRISTIANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA LIVORNO/SPEZIA DEL 07.10.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 43 del 9.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 43/DIV del 09.10.2018 ha inflitto la sanzione della ammenda di € 5.000,00 al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Livorno/Spezia disputato il 7.10.2018, il Lucarelli, al 25° del primo tempo, entrava sul terreno di giuoco, contestando platealmente una decisione arbitrale e ritardando, all’atto del consequenziale allontanamento, l’uscita dallo stesso per circa 1 minuto; successivamente, al termine della gara, negli spogliatoi, rivolgeva all’Arbitro un’espressione irrispettosa.

Avverso tale provvedimento il signor Lucarelli Cristiano ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto dell’11.10.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal signor Lucarelli Cristiano dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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