F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 071/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 42/CSA del 26 Ottobre 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL CALC. FEDERICO NAHUEL VAZQUEZ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/SIRACUSA DEL 15.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018)

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, DEL CALC. FEDERICO NAHUEL VAZQUEZ AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  2  GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL RECLAMANTE SEGUITO GARA REGGINA/SIRACUSA DEL 15.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 54/DIV del 16.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara al reclamante.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Reggina/Siracusa disputato il 15.10.2018, il Federico Nahuel Vazquez colpiva volontariamente con una gomitata il volto di un avversario.

Avverso tale provvedimento il signor Federico Nahuel Vazquez ha preannunciato con richiesta di procedimento d’urgenza, reclamo, innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 16.10.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 19.10.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di  specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi  motivi la C.S.A., preso atto  della rinuncia al ricorso  con  richiesta di  procedimento d’urgenza come sopra proposto dal calciatore Federico Nahuel Vazquez dichiara  estinto  il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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