F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 076/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 62/CSA del 7 Dicembre 2018 RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FINOTTO MATTIA SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

RICORSO DELL’A.S. CITTADELLA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FINOTTO MATTIA SEGUITO GARA LIVORNO/CITTADELLA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

La Corte Sportiva d’Appello Nazionale,

- Vista l’impugnata delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico adottata in data 27.11.2018, con la quale è stata inflitta al calciatore della società Cittadella signor Mattia Finotto la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara in seguito alla gara Livorno/Cittadella del 24.11.2018 “per avere, al 39° del secondo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpito con una violenta manata la schiena di un calciatore della squadra avversaria”;

- Esaminato il ricorso presentato in data 4 dicembre 2018, proposto dalla predetta società, in fatto e diritto;

- Appurato che nel rapporto del direttore di gara, signor Niccolò Baroni, nella sezione “calciatori espulsi e motivazioni” si legge che “al 59’ del 2°T (il calciatore n.d.r.) n. 30 Finotto Mattia per avere colpito con una manata sulla schiena un avversario con la palla non a distanza di giuoco”;

- Tenuto conto che, nel ricorso proposto, la società Cittadella contesta la valutazione significativamente negativa operata dal giudice sportivo in ordine al comportamento assunto dal calciatore Finotto non emergendo in alcun passaggio del rapporto dell’arbitro la  caratterizzazione violenta della condotta attribuita al medesimo atleta;

- Constatato che la condotta ascritta al calciatore risulta essere documentalmente comprovata dal rapporto del direttore di gara che, per costante avviso di questa Corte assume forza fidefacente in ordine ai fatti ivi indicati ed ai comportamenti riferiti, posto che il calciatore Finotto ha indubbiamente colpito con una manata la schiena di un avversario;

- Appurato nondimeno che la condotta ascritta al predetto calciatore non manifesta gli elementi tipici del comportamento violento, tenuto conto di quanto si è limitato a scrivere il direttore di gara nel suo rapporto e delle espressioni dallo stesso utilizzate;

- Ritenuto che, le circostanze segnalate dalla società ricorrente al  manifestarsi delle quali, ad avviso della stessa, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare più modesta l’azione, rispetto a quanto è stato valutato nel provvedimento oggetto di reclamo, possono incontrare parziale condivisione da parte di questa Corte ai soli fini di una attenuazione della sanzione inflitta;

- Ritenuto quindi che, per quanto si è sopra osservato, pur dovendosi considerare la condotta posta in essere dal calciatore Mattia Finotto significativamente censurabile, essa va circoscritta nell’alveo della “comportamento antisportivo”, di talché sussistono i presupposti per riformare la decisione assunta dal Giudice sportivo, in parziale accoglimento del ricorso proposto, infliggendo al calciatore Mattia Finotto la sanzione della squalifica per due gare effettive e disponendosi nel contempo la restituzione della tassa;

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Cittadella S.r.l. di Cittadella (Padova) riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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