F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 075/CSA del 08/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 60/CSA del 30 Novembre 2018 RICORSO F.C. VENEZIA SRL CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZERANO MARCELLO SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

RICORSO  F.C.  VENEZIA  SRL  CON  RICHIESTA  DI  PROCEDIMENTO  D’URGENZA,  AVVERSO  LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. FALZERANO MARCELLO SEGUITO GARA VENEZIA/BRESCIA DEL 24.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018)

Con atto, spedito in data 28.11.2018, la Società Venezia F.C. S.r.l. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LNPB (pubblicata sul Com. Uff. n. 68 del 27.11.2018 della predetta Lega) con la quale, a seguito della gara Venezia/Brescia, disputatasi in data 24.11.2018, era stata irrogata, a carico del sig. Falzerano Marcello, calciatore della predetta Società, la squalifica per 3 giornate effettive di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Venezia F.C. S.r.l. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

In via del tutto preliminare, questa Corte evidenzia che la vigente normativa (art. 35, n. 1.3. C.G.S.) consente alla società interessata (e/o calciatore) di richiedere al Giudice Sportivo, in perfetto parallelismo con analoga facoltà spettante al Procuratore federale, l’esame di immagini televisive (o di filmati) al fine di dimostrare che l’interessato “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema, sanzionato dall’Arbitro”, con la precisazione (ibidem, nn. 1 e 2) che non ogni simulazione costituisce una “condotta gravemente antisportiva”, ma soltanto quella da cui scaturisce l’assegnazione di un calcio di rigore ovvero che determina l’espulsione diretta del calciatore avversario.

Alla luce di quanto sopra, questa Corte ritiene corretta la decisione del Giudice Sportivo che ha ritenuto ammissibile l’istanza, avanzata ritualmente dalla Società Venezia F.C. S.r.l., di esame delle immagini televisive relativamente alla condotta posta in essere dal calciatore della medesima Società, sig. Falzerano, e dal calciatore della Società Brescia, sig. Tonali.

Ciò premesso, questa Corte, esaminate le immagini televisive, ritiene che, come evidenziato dal Giudice Sportivo, tali immagini non documentano che il calciatore Falzerano “non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta…., sanzionato dall’arbitro”, per usare le parole dell’ art. 35, n. 1.3. C.G.S..

Quanto, invece, all’entità della sanzione, questa Corte ritiene che dall’esame delle immagini residua qualche dubbio in ordine al fatto che il calciatore del Brescia, sig. Tonali, lungi dall’avere posto in essere una “evidente simulazione” che ha determinato l’espulsione diretta del Falzerano (sempre per usare le parole dell’art. 35, n. 1.3 C.G.S.), abbia, quantomeno, accentuato le conseguenze dell’intervento del Falzerano dal quale non ha, peraltro, riportato alcun danno fisico tanto da avere giocato per 70 minuti; alla luce di tale circostanza, la sanzione può essere rideterminata  nella squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Venezia S.r.l. di Venezia, riduce la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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