F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 029/CSA del 18 settembre 2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 026/CSA del 31 Agosto 2018 RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. ROLANDO MANDRAGORA SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S., GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 28.8.2018)

 

RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D’URGENZA DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL CALC. ROLANDO MANDRAGORA SEGUITO SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S.,

GARA UDINESE/SAMPDORIA DEL 26.08.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 24 del 28.8.2018)

 

Con atto, spedito in data 28.8.2018, la Società Udinese Calcio S.p.A. preannunciava la proposizione di reclamo, con procedura d’urgenza, avverso la decisione del Giudice Sportivo della  Lega di Serie A (pubblicata sul Com. Uff. n.  24 del 28.8.2018 della predetta Lega) con  la  quale, a seguito della  gara Udinese/Sampdoria del Campionato Serie A TIM, disputatasi in data 26.8.2018, era stata irrogata, a carico del calciatore, Mandragora Rolando, della stessa Società la squalifica per una giornata effettiva di gara.

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Udinese Calcio S.p.A. faceva pervenire, tempestivamente, i motivi di reclamo.

Alla riunione del 31.8.2018, erano presenti l’Avv. Monaco, in rappresentanza della Procura Federale, che concludeva per il rigetto del ricorso, e l’Avv. Malagnini, in rappresentanza della Società ricorrente, che insisteva nella richiesta di accoglimento  del ricorso e formulava, in via subordinata, la richiesta di commutazione della squalifica nella sanzione dell’ammenda.

Questa Corte ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato.

La Società ricorrente ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere annullata in quanto, “rispetto a violazioni contestate sulla scorta della prova TV, non si può desumere, sic e simpliciter, la prova dalla mera lettura del labiale…. Necessitando un qualcosa di più, ovverosia che le immagini televisive poste a sostegno della accusa siano supportate dall’audio”. A conferma di tale conclusione, la Società Udinese Calcio S.p.A. invoca un precedente di questa Corte (decisione di cui al Com. Uff. n. 149 del 25.5.2016) nella quale sarebbe stato affermato il principio secondo il quale “la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato. Tale presupposto fa sì che la prova in questione debba essere presa in considerazione, così come espressamente previsto dal predetto articolo, anche al fine di verificare l’effettiva pronuncia di un’espressione blasfema da parte dei calciatori o di altri soggetti rilevanti per l’ordinamento sportivo”.

Trattasi di affermazione che non può essere condivisa.

Questa Corte, nella decisione sopra menzionata, ha prosciolto (confermando, peraltro, la decisione del Giudice Sportivo) il tesserato in ordine al quale la Procura Federale aveva compiuto la segnalazione in relazione ad una presunta espressione blasfema, sulla base delle seguenti considerazione: “…in merito al caso oggetto del presente procedimento, la Corte ritiene che sia indiscutibile l’effettiva pronuncia (da parte di qualcuno) dell’espressione blasfema segnalata dalla Procura Federale, ma che non si possa ritenere ugualmente certo chi sia il soggetto colpevole di tale condotta. Infatti, attraverso l’esame delle immagini fornite, risulta evidente come il Sig. Moro, nel momento in cui viene percepita l’espressione vietata, fosse coperto dal Quarto Uomo, a pochi metri da lui, il quale non ha ritenuto di intervenire. Inoltre, il predetto giocatore, una volta divenuto di nuovo visibile, proferisce parole il cui sonoro non si rileva, determinando un’incongruenza tra la percezione chiara dell’espressione blasfema in questione e la non udibilità delle altre parole che, qualora fosse stato effettivamente il Sig. Moro ad articolare la predetta frase, sarebbero state pronunciate subito dopo. Infine, il labiale del calciatore stesso attinente alle ultime parole pronunciate non coincide con l’audio delle immagini visionate. Tutte le predette circostanze non permettono di accertare, escludendo ogni ragionevole dubbio, che l’espressione in questione sia stata pronunciata dal Sig. Moro”.

Dalla motivazione, sopra riportata, emerge, all’evidenza che questa Corte ha affermato il principio secondo il quale “la prova televisiva, di cui all’art. 35, comma 1.3, C.G.S., debba necessariamente comprendere l’esame non solo delle immagini, ma anche dell’audio alle stesse sincronizzato” solo per l’ipotesi in cui dalle immagini televisive non emerga, chiaramente, chi abbia pronunciato l’espressione blasfema e sia, pertanto, necessario procedere ad un  riscontro tra le immagini  e il  sonoro.  Ove tale principio venisse, invece, generalizzato, come vorrebbe la Società ricorrente, si arriverebbe alla conclusione del tutto assurda di escludere, in assoluto, la possibilità di sanzionare, attraverso le immagini televisive, un tesserato per avere pronunciato un’espressione blasfema atteso che è molto raro che si sia in possesso dell’audio delle espressioni proferite in campo dai calciatori salva l’ipotesi che si trovino vicini al bordo campo laddove sono collocati i microfoni (non a caso, nella fattispecie decisa da questa Corte con il precedente più sopra segnalato, si trattava di presunta espressione blasfema proferita da un calciatore all’atto della sostituzione)..

Ciò premesso, questa Corte evidenzia come, nel caso che occupa, l’esame delle immagini televisive non lasci dubbi in ordine al comportamento tenuto dal calciatore, Mandragora Rolando, che, al minuto 48° circa del secondo tempo della gara Udinese/Sampdoria, nell’imprecare per la mancata realizzazione della seconda rete che avrebbe determinato il sicuro successo della propria formazione, atteso che si era ormai allo scadere del tempo di recupero, proferiva, chiaramente, due espressioni blasfeme; l’inquadratura prolungata del volto del calciatore consente, infatti, una agevole lettura del labiale che, lo si ribadisce, non lascia margini di dubbio in ordine al tenore blasfemo delle espressioni proferite dal calciatore, Mandragora Rolando.

Trattasi di comportamento che non può, pertanto, che essere sanzionato in applicazione della previsione contenuta nell’art. 19, comma 3-bis, lett. a), del C.G.S., quantomeno con la squalifica per una giornata effettiva di gara, per come disposto dal Giudice Sportivo.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso con richiesta di procedimento d’urgenza come sopra

proposto dalla società Udinese Calcio S.p.A. di Udine.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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