F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 028/CSA del 13 Dicembre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE MAIELLO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE MAIELLO RAFFAELE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA FROSINONE/PALERMO DEL 16.06.2018 (Delibera del Giudice

Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 200 del 19.06.2018)

 

Il calciatore Raffaele Maiello del Frosinone Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicata sul Com. Uff. n.200 del 19.6.2018 con la quale, in riferimento alla gara tra Frosinone e Palermo del 16.6.2018, ha comminato la ammenda di € 10.000,00 allo stesso “per avere, verso la fine della gara, dalla panchina, posto in essere una condotta sleale e antisportiva, lanciando sul terreno di giuoco un pallone con l’evidente scopo di interrompere lo svolgimento del giuoco, nonché per aver tenuto una condotta intimidatoria  nei confronti sia di un calciatore della squadra avversaria, sia nei confronti  dei  rappresentanti  della Procura Federale rifiutandosi, peraltro, di farsi identificare poiché privo della divisa di giuoco”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale l’annullamento della sanzione inflitta al reclamante e, in via subordinata, la riduzione della sanzione dell’ammenda nella misura ritenuta di giustizia ha proposto alcuni motivi.

In particolare in primo luogo  il Maiello ha sostenuto di non essere l’autore della condotta consistente nel lancio del pallone in campo dalla panchina.

In secondo luogo, con riferimento all’addebito che gli è stato mosso di aver tenuto un comportamento intimidatorio sia nei confronti di un calciatore della squadra avversaria sia  nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale, ha rilevato il fatto che, immediatamente dopo tale comportamento, si scusava ripetutamente con i predetti rappresentanti e che di ciò il Giudice Sportivo non aveva tenuto conto nella sua decisione.

All’udienza del 5.7.2018 la Corte Sportiva di Appello Nazionale disponeva con ordinanza istruttoria di trasmettere gli atti alla Procura Federale al fine di accertare la effettiva  identità  del tesserato e degli altri compartecipi all’evento di cui alla sanzione del Giudice Sportivo, sospendendo il giudizio in attesa degli accertamenti richiesti.

La Procura Federale in data 30.8.2018 ha trasmesso la relazione finale avente ad oggetto gli accertamenti richiesti dalla Corte Sportiva di Appello Nazionale insieme agli atti dell’indagine e ai verbali di audizione dei calciatori del Frosinone coinvolti nell’inchiesta.

Da tale relazione si evince che il calciatore Raffaele Maiello non è stato l’autore del lancio del pallone in campo, mentre l’autore del gesto è risultato essere il calciatore Nicola Citro in collaborazione con il calciatore Luca Matarese.

Il ricorso va pertanto in parte accolto in quanto è risultato addebitabile al calciatore Raffaele Maiello soltanto il comportamento da lui tenuto nei confronti di un calciatore della squadra avversaria e nei confronti dei rappresentanti della Procura Federale.

 

Per questi motivi la C.S.A., esaminati gli atti della Procura Federale, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Maiello Raffaele, riduce la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00.

Trasmette gli atti alla Procura Federale per valutare i comportamenti degli altri tesserati del Frosinone.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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