F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE MARRICCHI FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE MARRICCHI FILIPPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PISTOIESE/NOVARA  DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 22.10.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro giornate effettive al calciatore Filippo Marricchi.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Filippo Marricchi ha tenuto un comportamento scorretto nei confronti dell’assistente arbitrale.

Il calciatore con atto del 23.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d’appello con nota n. 780 del 26.10.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il calciatore Filippo Marricchi deducendo i seguenti motivi:

- la frase profferita dal tesserato Leali al momento dell’uscita dal campo, nonché l’alta tensione dovuta alla decisione arbitrale in relazione al fallo commesso dal predetto calciatore Leali, possono giustificare la condotta posta in essere;

- il lancio della bottiglietta d’acqua è frutto di un gesto nervoso dovuto all’andamento della gara, dove il Novara ha subito tre ammonizioni e tre espulsioni;

- la bottiglietta ha colpito per errore l’assistente arbitrale, senza alcuna conseguenza fisica per lo stesso;

- la pena irrogata è troppo severa in relazione ai fatti contestati.

Conclusivamente chiede la riduzione della sanzione da 4 a 2 giornate effettive di gara. Il reclamo è infondato, pertanto, va respinto.

Dal referto risulta accertato l’atteggiamento posto in essere dal calciatore Filippo Marricchi, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze di comodo.

In particolare, il lancio violento della bottiglietta d’acqua che ha colpito la gamba dell’assistente, denota una condotta grave, violenta e in dispregio della normativa sportiva.

L’affermazione del reclamante attestante che il lancio della bottiglietta d’acqua è frutto di un gesto nervoso dovuto all’andamento della gara, dove il Novara ha subito tre ammonizioni e tre espulsioni, non costituisce un circostanza che esclude la responsabilità del Marricchi.

La circostanza che il lancio della bottiglietta non ha procurato alcun danno, né potenzialmente poteva procurarlo, non costituisce una esimente, atteso che indipendentemente dalla potenziale lesione, il gesto assume una gravità in se, in quanto in contrasto con l’obbligo di qualunque calciatore di tenere un comportamento corretto e pacifico.

Tra l’altro, vi è da segnalare che se il lancio della bottiglietta avesse procurato un danno all’assistente arbitrale, la sanzione sarebbe stata ben più grave.

Il lancio di una bottiglietta non è giustificabile e scusabile.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marricchi Filippo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

 

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