F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE I – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 083/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 78/CSA del 18 Gennaio 2019 RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL CALC. INSIGNE LORENZO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

RICORSO DEL S.S.C. NAPOLI S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTE AL CALC. INSIGNE LORENZO SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/NAPOLI DEL 26.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 115 del 27.12.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara e ammenda di € 10.000,00 al calciatore Insigne Lorenzo.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Internazionale/Napoli disputato il 26.12.2018, il calciatore Insigne, al 48° del secondo tempo, rivolgeva al Direttore di gara un epiteto gravemente insultante, sanzione aggravata perché capitano.

Avverso tale provvedimento la società S.S.C. Napoli S.p.A. ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 28.12.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa l’11.01.2019, inoltrava formale rinuncia all’azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società S.S.C. Napoli S.p.A. di Napoli dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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