F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE CORI SACHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MONZA/TERAMO DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018)
RICORSO DEL CALCIATORE CORI SACHA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA MONZA/TERAMO DEL 21.10.2018 (Delibera
del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 65/DIV del 23.10.2018 ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara inflitta al reclamante.
Tale decisione è stata assunta perché, durante l’incontro Monza/Teramo disputato il 21.10.2018, il Cori Sacha colpiva volontariamente un avversario con un calcio al ginocchio con il pallone non a distanza di gioco.
Avverso tale provvedimento il Cori Sacha ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d’Appello Nazionale con atto del 24.10.2018, formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”.
Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 30.10.2018, inoltrava formale rinuncia all’azione.
La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d’illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.
Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Cori Sacha, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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