F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZIELLO ALESSIO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. TEAM ALTAMURA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ZIELLO ALESSIO SEGUITO GARA TEAM ALTAMURA/FRANCAVILLA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 38 del 24.10.2018)

La società A.S.D. Team Altamura ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uffi. n. 38 del 24.10.2018, con la quale, a seguito della gara Team Altamura/Francavilla del 21.10. 2018, è stata inflitta al calciatore Ziello Alessio reclamante la seguente sanzione:

-  squalifica per 2 giornate effettive di gara per i seguenti motivi "per aver rivolto espressione offensiva all’indirizzo della Terna Arbitrale".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto, in accoglimento del reclamo, la riduzione della sanzione inflitta al calciatore Ziello Alessio in quanto lo stesso non avrebbe pronunciato parole ingiuriose contro l’Arbitro o la Terna Arbitrale perché le frasi poco edificanti sarebbero state da lui pronunciate genericamente e inoltre le avrebbero pronunciate anche altri componenti della panchina che stavano protestando.

La Corte, esaminati i fatti come accaduti e risultanti dai referti ufficiali di gara per tutto quanto effettivamente accaduto, constatato che  nel rapporto dell’Assistente le frasi risultano esattamente riportate tra virgolette e attribuite personalmente al calciatore Ziello Alessio ritiene che le stesse comportino la congruità della sanzione come già inflitta, pertanto respinge il ricorso.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Team Altamura di Altamura (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it