F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE II – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 082/CSA del 24/01/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 45/CSA del 31 Ottobre 2018 RICORSO DEL CALCIATORE CHIOSA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISTOIESE/NOVARA DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE CHIOSA MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE  EFFETTIVE  DI  GARA  INFLITTA  AL  RECLAMANTE  SEGUITO  GARA  PISTOIESE/NOVARA  DEL 21.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 64/DIV del 22.10.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 22.10.2018, ha inflitto la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive al calciatore Marco Chiosa.

Tale decisione è stata assunta perché il calciatore Marco Chiosa ha tenuto un comportamento offensivo nei confronti della terna arbitrale ed ha protestato reiteratamente.

Il calciatore con atto del 23.10.2018 ha preannunciato reclamo e ha chiesto la documentazione ufficiale. Detta documentazione è stata trasmessa al calciatore dalla Corte Sportiva d’appello con nota n. 780 del 26.10.2018.

Avverso la decisione ha proposto reclamo il calciatore Chiosa Marco deducendo i seguenti motivi:

- la frase addebitata è stata pronunciata senza alcuna intenzione offensiva nei confronti della terna arbitrale;

- il referto arbitrale non contesta fatti specifici ma contiene affermazioni generiche;

- la pena irrogata è troppo severa in relazione ai fatti contestati.

Conclusivamente chiede la riduzione della sanzione da due ad una giornata effettiva di gara. Il reclamo è infondato, pertanto, va respinto.

Dal referto risulta accertato l’atteggiamento posto in essere dal calciatore Chiosa Marco, come ammesso e confermato dallo stesso con il reclamo proposto, seppur giustificato da varie circostanze di comodo.

In particolare, non è vero che nel referto arbitrale vi sono contestazioni generiche, atteso che come risulta dal reclamo, parlare di “gesti offensivi e linguaggio ingiurioso o minaccioso, non è per nulla generico ma molto specifico.

Anche l’integrazione del referto arbitrale da parte del primo assistente di gara, con il cui atto si precisava che il calciatore Chiosa alzandosi dalla panchina era arrivato fino alla linea laterale profferendo la frase “che cazzo state combinando, avete rovinato la partita”, va nella direzione del comportamento scorretto posto in essere.

Quindi, il calciatore oltre ad aver profferito le su indicate frasi offensive, accompagnava le stesse con un comportamento plateale, consistente nell’essersi  alzato  dalla  panchina  dirigendosi verso l’arbitro.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Chiosa Marco.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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