F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018 RICORSO DEL CALCIATORE FERRETTI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A DEL 10.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell’11.5.2018)

RICORSO DEL CALCIATORE FERRETTI GIULIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO  AL

31.01.2019 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA JUNIORES CUP RAPP. GIRONE B/RAPP. GIRONE A

DEL 10.5.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell’11.5.2018)

 

In data 18.5.2018, il calciatore Ferretti Giulio propone reclamo avverso la Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 142 dell’11.5.2018 con la quale veniva comminata la sanzione della squalifica fino al 31.1.2019 al tesserato, in quanto quest’ultimo veniva espulso «per aver colpito con un calcio ad una gamba un calciatore avversario senza alcuna possibilità di contendere il pallone, alla notifica del provvedimento disciplinare, si avvicinava al direttore di gara e, volontariamente, gli calpestava un piede provocandogli momentanea sensazione dolorifica».

Nello specifico il ricorrente, tramite il suo legale avv. Di Cintio, prospetta una diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente avvenuto durante la gara, al fine di inquadrare il contesto nel quale maturava l’espulsione. In particolare, attenzione viene rivolta agli avvenimenti successivi alla notifica del cartellino rosso. Il ricorrente sottolinea infatti che, senza protestare,  si  prestava  a  lasciare  il terreno di gioco, ma, mentre si dirigeva verso gli spogliatoi pestava «inevitabilmente, senza alcun intento lesivo, un piede all’arbitro». Il reclamante rimarca dunque un’erronea descrizione dell’accaduto e segnatamente che la condotta da lui tenuta sia stata qualificata in  maniera  eccessivamente violenta dal giudice di prime cure, e nega l’intenzionalità del suo gesto nei confronti del direttore di gara. Il Ferretti, infatti, – ribadisce ulteriormente –, che «turbato e infastidito dall’espulsione, procedendo a capo chino verso gli spogliatoi, incontrava il piede dell’arbitro e, non scostandosi, lo intercettava». In tal guisa contesta l’aggressività e la violenza profusa nel pestare il piede dell’arbitro.

In questa direzione, il reclamante domanda, in via principale e nel merito, di derubricare la condotta da violenta a gravemente irriguardosa, considerando quale pena base il minimo edittale ed applicando le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo. A sostegno delle proprie tesi sono richiamati diversi precedenti giurisprudenziali e viene depositato un fermo  immagine dell’accaduto.

In primo luogo, va rilevata l’inammissibilità quale mezzo probatorio di qualsiasi immagine televisiva proposta dal calciatore in quanto, ex art. 35, comma 1.2, CGS, «Gli Organi della giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o  altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione» (cfr. sul punto Corte sportiva d’appello, ricorso Biancoscudati Padova SSD ARL, in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014; ricorso A.S. Varese 1910 S.p.A., in Com. uff. n. 022/CSA del 23.10.2014, nonché di recente Corte sportiva d’appello, ricorso ASD Srl Potenza Calcio, in Com. uff. n. 90/CSA dell’8.3.2017). La disposizione in parola pone un chiaro sbarramento all’utilizzo di fonti di conoscenza e di prova differenti dagli atti ufficiali di gara, che, diversamente, costituiscono elemento privilegiato circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.).

Tanto premesso, ad avviso di questa Corte, il reclamo ha parziale fondamento.

In prima battuta, va però chiarito che il comportamento tenuto dal Ferretti non può essere qualificato come una condotta irriguardosa. Secondo consolidata giurisprudenza, è tale, in vero, quella condotta che si realizza allorché il tesserato utilizzi espressioni «oggettivamente connotate da una palese mancanza di riguardo, o di rispetto, verso la persona cui sono destinate, cosí oltrepassando i limiti del diritto di critica» (in tal senso, nella prospettiva di distinguere anche una simile tipologia di condotta da quella ingiuriosa, cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 28 aprile 2010, n. 236/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 130/CGF; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 gennaio 2010, n. 121/CGF; più di recente – sempre in merito alla distinzione tra condotte violente, ingiuriose e irriguardose – v. anche Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. FIGC, 15 aprile 2016, n. 114/CSA).

Al contrario, il gesto compiuto dal Ferretti nei confronti del direttore di gara appare senza dubbio violento. La fattispecie in esame non può essere, infatti, derubricata a condotta irriguardosa in quanto, trattandosi – va ribadito – di un pestone rivolto all’arbitro, questa Corte, in sintonia con il Giudice di prime cure, ritiene essersi configurata l’ipotesi prevista dall’art. 19, comma 4, lett. d, C.G.S. (condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara), che determina la sanzione minima della squalifica per 8 giornate effettive di gara (in tal senso cfr., ex plurimis, Corte Giustizia Federale, ricorso Portotorres e ricorso US Ancona 1905, in com. uff. n. 066/CGF del 19 ottobre 2011).

Tanto premesso, valutati i referti di gara, il comportamento tenuto dal calciatore non si mostra tale da determinare una sanzione della squalifica per il periodo di tempo indicato dal giudice sportivo.

 

In virtù anche della casistica in materia, infatti, la Corte ritiene che la sanzione possa essere in parte ridotta, proporzionalmente al gesto compiuto dal Ferretti e agli effetti procurati all’arbitro («momentanea sensazione dolorifica»).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Ferretti Giulio riduce la sanzione della squalifica fino a tutto il 30.11.2018.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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