F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 022/CSA del 07/08/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 151/CSA del 25 Maggio 2018 RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE; – INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. DAMIANO BASILE (DIRIGENTE GIÀ INIBITO FINO AL 30.06.2020; L’INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020); SEGUITO GARA FFC CAGLIARI/TERNANA DELL’8.05.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018)

RICORSO DEL S.S.D. A.R.L. TERNANA CALCIO FEMMINILE AVVERSO LE SANZIONI:

-        AMMENDA DI € 2.500,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE;

-        INIBIZIONE DI ULTERIORI 6 MESI INFLITTA AL SIG. DAMIANO BASILE (DIRIGENTE GIÀ INIBITO FINO AL 30.06.2020; L’INIBIZIONE VIENE PROLUNGATA AL 31.12.2020);

SEGUITO  GARA  FFC  CAGLIARI/TERNANA  DELL’8.05.2018  (Delibera  del  Giudice  Sportivo  presso

Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018)

 

In data 10.5.2018 la SSD ARL Ternana Calcio propone ricorso avverso delibera del Giudice Sportivo presso Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 889 del 10.05.2018, mediante la quale veniva sanzionata la società ricorrente con un’ammenda di € 2.500,00 con diffida e inibito di ulteriori mesi 6 il sig. Basile Damiano, dirigente già precedentemente inibito fino al 30.6.2020.

Con riguardo alla società Ternana calcio femminile il provvedimento veniva emesso «per corali ingiurie e minacce da parte dei propri sostenitori in campo avverso nei confronti degli arbitri per tutta la durata della gara. Perché un proprio dirigente in corso di inibizione fino al 30.6.2020, assistendo alla gara dagli spalti ingiuriava e minacciava gli arbitri. Al termine dell’incontro, il suddetto dirigente penetrava indebitamente sul terreno di gioco, dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara, il rientro dei quali negli spogliatoi veniva ostacolato, senza comunque raggiungerli perché bloccato ed allontanato dall’allenatore in seconda della società e dal commissario di campo prontamente intervenuto». Nei confronti del dirigente Basile Damiano, l’ulteriore inibizione veniva comminata perché

«assistendo alla gara dalla tribuna, nel corso della stessa rivolgeva agli arbitri ingiurie e minacce. Al termine dell’incontro, quantunque inibito a tutto il 30.6.2020, penetrava indebitamente sul terreno di gioco, mulinando le braccia e dirigendosi con fare minaccioso verso i direttori di gara senza raggiungerli perché bloccato dall’allenatore in seconda della società e dal commissario di campo che provvedevano ad allontanarlo».

La ricorrente sostiene che il signore  Basile non è in  alcun modo dirigente né  tesserato della società Ternana, come sarebbe possibile constatare dall’organigramma della compagine umbra e dal foglio informazioni compilato e consegnato ad inizio stagione. Si afferma, altresì, che il soggetto non parteciperebbe in alcun modo ad attività della società. La reclamante, inoltre, con riferimento alla sanzione dell’ammenda ritiene quest’ultima eccessiva in ragione del fatto che la partita oggetto del reclamo è stata svolta fuori casa a distanza dunque dalla sede della società per cui il controllo e la responsabilità oggettiva non sarebbe da imputarsi alla ricorrente. Richiede pertanto, in primo luogo, di non infliggere l’inibizione al signor Damiano Basile, in quanto non tesserato per la società e non

 

riconoscibile, e, in secondo luogo, di ridurre la sanzione dell’ammenda e di conseguenza cancellare la diffida alla società Ternana.

Il ricorso è totalmente privo di fondamento.

Per quanto concerne la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, è senza dubbio corretta la valutazione compiuta dal giudice di prime cure. Da quanto risulta dai rapporti degli ufficiali di gara, molto dettagliati, il comportamento della tifoseria umbra va censurato con fermezza al pari di quello tenuto dal proprio dirigente sig. Basile Damiano.

Con riferimento a quest’ultimo – riconosciuto personalmente dagli arbitri e  dal  commissario  di campo – questa Corte ritiene di doversi intrattenere, al fine di stigmatizzare la condotta tenuta dal dirigente della Società Ternana Calcio.

È bene sottolineare che il sig. Basile, come riportato in Com. Uff. n. 116/CSA del 10.5.2017, veniva inibito per mesi 6 da questa Corte, a seguito della gara Kick Off Calcio a 5 femminile-Ternana Calcio femminile, perché, «quantunque in corso di inibizione, al termine dell’incontro penetrava indebitamente sul terreno di gioco, avvicinandosi con fare minaccioso all’allenatore della squadra ospitante. Nella circostanza colpiva con un pugno ed una manata al viso il dirigente accompagnatore ufficiale della società ospitante, che si era frapposto tra i due. Successivamente faceva irruzione all’interno dello spogliatoio arbitrale sostenendo di essere minacciato. Solo grazie all’intervento del commissario di campo usciva dallo spogliatoio ove nel frattempo, per motivi precauzionali, era stata fatta intervenire la forza pubblica». Sì che, già in quel frangente la condotta ascritta al Signor Damiano Basile risultava essere «documentalmente comprovata dai rapporti sia del commissario di campo che dell’arbitro, […] posto che è ribadito in detti atti il comportamento gravemente minaccioso assunto dal dirigente/presidente della Società reclamante nei confronti dell’allenatore e del dirigente della Società ospitante nonché la circostanza che egli abbia colpito al volto, con un pugno ed una manata, il dirigente della predetta Società ospitante, simulando con gli arbitri di essere vittima di una aggressione ai suoi danni, non senza dimenticare che detto dirigente/presidente era colpito da inibizione al momento dei fatti».

Medesimo atteggiamento è stato tenuto dal sig. Basile anche nel caso che occupa. Come si legge dai referti di gara, quest’ultimo scavalcava le transenne degli spalti, rientrava sul rettangolo di gioco con un intento di aggredire gli ufficiali di gara, ma veniva prontamente trattenuto dal vice allenatore della società Ternana calcio a 5, e successivamente allontanato.

Nel referto del commissario di campo si legge altresì che durante tutta la gara – in particolare nel secondo tempo – il signor Damiano Basile offendeva la terna arbitrale e, sporgendosi dagli spalti, proferiva parole altamente offensive. Il signor Basile, al termine dell’incontro, abbandonava gli spalti per scendere sul terreno di gioco, minacciando la terna arbitrale e cercando il contatto fisico con i direttori di gara. Sferrava uno schiaffo nel tentativo di colpire gli stessi. Veniva prontamente allontanato ma continuava a minacciare la terna con frasi ingiuriose.

Nel referto del secondo arbitro si legge ancora che il signor Damiano Basile, uscendo dalla tribuna, entrava sul rettangolo di gioco, impedendo agli arbitri di raggiungere gli spogliatoi. Il dirigente Basile si rivolgeva agli arbitri con epiteti ingiuriosi, in particolare lo stesso tentava con forza di colpire prima l’arbitro uno, dopo l’arbitro due, senza raggiungere il suo intento unicamente perché fermato dal vice allenatore Alessandro Aroinelli della Ternana calcio femminile, che sopraggiungeva in aiuto degli arbitri.

Orbene, dal quadro tracciato, è dunque da condannare la condotta, particolarmente esecrabile, tenuta dal Basile, il quale, in qualità di dirigente della società reclamante, avrebbe il dovere, ancor più delle proprie calciatrici, di mantenere un comportamento decoroso e osservare una condotta assolutamente esemplare nei confronti degli ufficiali di gara, dei commissari di campo, dei propri dirigenti e del pubblico (art. 1 bis C.G.S.). La puntuale cura dell’obbligo di contenere i propri impulsi emotivi, onde evitare che questi ultimi possano degenerare, come nel caso di specie, in scomposte e irriguardose, se non addirittura in violenti azioni, costituisce un comportamento assolutamente esigibile da qualsiasi tesserato, soprattutto se posto in essere da un dirigente di lungo corso quale il sig. Basile.

Sì che, anche per la specifica recidiva ai sensi dell’art. 21 C.G.S., e con riferimento agli artt. 4 e 19 del C.G.S., il reclamo non può essere accolto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. A.r.l. Ternana Calcio Femminile di Terni.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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