F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOFFI MANOLO SEGUITO GARA NOCERINA/CITTÀ DI MESSINA DEL 30.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. NOCERINA 1910 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CIOFFI MANOLO SEGUITO GARA NOCERINA/CITTÀ DI MESSINA

DEL 30.9.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

 

L'ASD Nocerina propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo recante la squalifica per 3 giornate effettive di gara a carico del calciatore Cioffi Manolo, pubblicata in Com. Uff. n. 29 del 3.10.2018. Il Cioffi veniva così sanzionato dal giudice di primo grado «per avere, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario».

La reclamante sottolinea che l’episodio in questione possa essere ricondotto all’ipotesi più lieve del comportamento scorretto e antisportivo di cui alla lett. a) della citata disposizione, per la quale la sanzione è determinata in una squalifica non superiore a due turni.

 

Vengono prodotti dalla reclamante a sostegno della propria ricostruzione una serie di precedenti ritenuti simili, tra cui decisione del giudice sportivo del 23.10.2017 pubblicato in Com. Uff. n. 74 della Stagione Sportiva 2017/2018, che vide coinvolto il calciatore Leonardo Bonucci.

Nel caso di specie il reclamo è fondato, in quanto il Cioffi è reo di aver colpito con una manata l’avversario senza procurargli dolore, non, ad esempio, con un calcio o un pugno, azioni che in sé racchiudono una spiccata connotazione violenta. Va sottolineato, infatti, che la condotta violenta consiste in un comportamento caratterizzato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica […] che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Elementi, dunque, molto specifici che non si riscontrano del tutto nel caso in parola.

Per questi motivi, la C.S.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Nocerina 1910 di Salerno riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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