F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 052/CSA del 14/11/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 041/CSA del 18 Ottobre 2018 RICORSO DEL F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORALES MATIAS ADRIAN SEGUITO GARA FRANCAVILLA/FIDELIS ANDRIA DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

 

RICORSO  DEL  F.C.  FRANCAVILLA  AVVERSO  LA  SANZIONE  DELLA  SQUALIFICA  PER  3  GIORNATE EFFETTIVE   DI     GARA        INFLITTA AL     CALC.         MORALES MATIAS     ADRIAN    SEGUITO  GARA

FRANCAVILLA/FIDELIS ANDRIA DEL 30.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 29 del 03.10.2018)

 

Il F.C. Francavilla, in data 9.10.2018, ha presentato reclamo avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive del calciatore Morales Matias Adrian, inflitta allo stesso dal giudice sportivo presso il dipartimento interregionale con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n 29 del 3.10.2018, per fatti relativi all’incontro Francavilla/Andria del 30.9.2018, valevole per il Campionato Nazionale di Serie D, Stagione 2018/2019, Girone H. Il calciatore era stato sanzionato in primo grado in quanto, come da

 

referto di gara, a gioco fermo aveva colpito con un calcio al polpaccio un avversario, provocandogli sensazione dolorifica.

La reclamante sottolinea che l’episodio in questione possa essere inquadrato come un «fallo da tergo», sì che, lungi dal configurare la tipica fattispecie dell’atto di violenza, secondo quanto disposto dall’articolo 19, comma 4, lett. b) C.G.S., potrebbe essere ricondotto all’ipotesi più lieve del comportamento scorretto e antisportivo di cui alla lett. a) della citata disposizione, per la quale la sanzione è determinata in una squalifica non superiore a due turni.

Vengono prodotti dalla ricorrente a sostegno della propria ricostruzione una serie di precedenti ritenuti simili. Tra questi, ad esempio, è richiamato il provvedimento pubblicato in data 31.10.2017, le cui motivazioni possono essere rintracciate nel Com. Uff. n 83/CSA della Stagione Sportiva 2017/2018, inerente alla condotta di del calciatore del Potenza calcio Bertolo Francesco, seguito gara Aversa Normanna/Potenza calcio del 22.10.2017; nonché il provvedimento pubblicato con motivazione in data 7.2.2018, in Com. Uff. n. 85/CSA ad oggetto la richiesta di riduzione della sanzione della squalifica del calciatore Di Giovanni, seguito gara Pianese/Correggese del 7.1.2018.

Tuttavia, tali precedenti giurisprudenziali non appaiono pertinenti, in virtù delle motivazioni che sorreggono le decisioni in parola. Nel primo caso, infatti, la squalifica del Bertolo fu ridotta da tre a due giornate dopo aver ascoltato l’arbitro della gara, il quale aveva approfondito e qualificato la condotta posta in essere dal calciatore del Potenza come antisportiva, ribadendo che non presentava «quel carattere di violenza che appariva ad una prima ricostruzione della vicenda». Nel secondo caso, quello che vede coinvolto il calciatore Di Giovanni, la rideterminazione della sanzione viene motivata perché quest’ultimo aveva «dapprima tentato di interrompere un poco edificante conciliabolo fra un compagno di squadra e un avversario» e poi si era «lasciato andare a vicendevoli spintoni con l’avversario che discuteva animatamente con il suo compagno». Vicenda che, dunque, non appare assimilabile a quella che vede coinvolto il Morales.

Al contrario, la fattispecie che ci occupa si presenta in maniera alquanto differente. Decisivi sono, infatti, il contesto nel quale viene a maturare la condotta posta in essere dal Morales e l’atto del calciatore, sanzionati dal giudice sportivo. Quest’ultimo, – va ribadito – a gioco fermo, colpiva un avversario con un calcio, provocandogli, tra l’altro, dolore.

Come indicato anche dal referto di gara, per la soluzione del caso, allora, è decisivo il fatto che il calciatore abbia tenuto un comportamento teso a ledere l’avversario nel momento nel quale il gioco era fermo, senza contesa, ponendo in essere «un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., ricorso ASD Salento Women Soccer, in Com uff. n. 161/CGF del 10.1.2014; nonché, nella medesima prospettiva, Corte giust. fed., ricorso US Lecce, in Com uff. n. 153/CGF del 18.1.2011). Situazione che, ad avviso di questa Corte, non può essere ricondotta alla mera fattispecie antisportiva, denotando, diversamente, un atteggiamento violento nei confronti dell’avversario, con conseguente applicazione dell’art.  19, comma 4, lett. b).

Per questi motivi, la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società F.C. Francavilla di Potenza.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

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