F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018 RICORSO DEL SIG. FERRARI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. FERRARI BRANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES OSTIA MARE LIDOCALCIO S.R.L./TRASTEVERE DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 07.11.2018)

RICORSO DEL SIG. FERRARI MAURIZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL FIGLIO CALC. FERRARI BRANDO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE  JUNIORES  OSTIA  MARE  LIDOCALCIO  S.R.L./TRASTEVERE  DEL  03.11.2018  (Delibera  del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 23 del 07.11.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 23/DIV del 07.11.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio SRL, la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara “per avere, al termine della gara, rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo della Terna arbitrale. Nella circostanza, inoltre, si avvicinava minacciosamente ad un A.A. cercando il contatto fisico senza tuttavia toccarlo”.

Avverso tale decisione il sig. Ferrari Maurizio, in qualità di padre e rappresentante legale, propone reclamo ex art. 36 bis C.G.S., eccependo l’eccessiva gravosità e severità della sanzione inflitta al figlio Ferrari Brando e chiedendo la riduzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo da tre ad una giornata effettiva di gara.

Il reclamo proposto dal sig. Ferrari Maurizio, nell’interesse del figlio calciatore Ferrari Brando, è infondato e, pertanto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Dal rapporto arbitrale si evince che al termine dell’incontro Ostia Mare Lidocalcio SRL/ Trastevere Calcio del 03.11.2018, valevole per l’ottava giornata del Campionato Nazionale Juniores – girone H, il calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio SRL., è stato espulso dal Direttore di Gara, “poiché si avvicinava minacciosamente contro un mio assistente  cercando  un contatto fisico ed esternando la sua disapprovazione urlandoci contro ridicoli, pezzi di m…., b…..”.

Il sig. Ferrari Maurizio eccepisce l’errata interpretazione dei fatti da parte del Giudice Sportivo, deducendo, in particolare, l’errore del Direttore di Gara, il quale, a torto, avrebbe individuato nella persona del figlio Ferrari Brando, l’autore delle espressioni irriguardose rivolte a fine gara all’indirizzo della Terna arbitrale, aggravate dal tentativo di ricerca di un contatto fisico.

La Corte, esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell’art. 34, comma V, C.G.S., ha ritenuto necessario procedere all’audizione del Direttore di Gara, sig. Vittorio Emanuele Daddato della Sez. di Barletta, il quale, ha confermato interamente quanto riportato nel referto arbitrale, con particolare riferimento all’individuazione del soggetto agente nella persona del calciatore Ferrari Brando, tesserato della Ostia Mare Lidocalcio S.r.l..

Non può trovare accoglimento, invece, la richiesta di assunzione mezzi di prova formulata dal reclamante poiché non correttamente formulata.

Si precisa, infatti, che è onere della parte specificare, a pena di inammissibilità della istanza, la rilevanza della prova ai fini del decidere, dovendo articolare la prova testimoniale in analogia a quanto previsto dall’art. 244 c.p.c., indicando in dettaglio le persone da interrogare e i fatti, formulati in articoli separati, su cui ciascuna di esse deve essere interrogata, fermo restando, comunque, il potere dell’organo giudicante di assumere dal teste qualsiasi informazione ritenuta utile  al  pieno accertamento dei fatti.

Tanto premesso, si osserva che, ai sensi dell’art. 16, comma I, del C.G.S. “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.

Orbene, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di 2 giornate nel caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di 3 giornate, qualora il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità); mentre, ha una durata minima di 8 giornate in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara.

La condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l’integrità fisica che si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria  aggressività  con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave  condotta  antisportiva,  giacché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Nel caso di specie  risulta evidente che la condotta posta in essere dal calciatore  Ferrari Brando debba essere considerata “violenta” alla luce del dato normativo.

Prescindendo dal fatto che non vi sia stato alcun contatto fisico tra le parti, circostanza che costituisce mero elemento valutabile dal Giudice e non condizione necessaria ai fini della qualificazione della condotta come violenta, è indubbio che, trattandosi  di  episodio  verificatosi  a partita conclusa, tale situazione non possa essere interpretata come meramente antisportiva.

Tenuto conto del tipo di comportamento posto in essere dal calciatore Ferrari Brando, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, a ragione, ha qualificato la condotta come violenta, applicando, in via conseguenziale, la sanzione di cui all’art. 19, comma IV, C.G.S. della squalifica per 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Ferrari Maurizio.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it