F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 087/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 54/CSA del 15 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO CASSANO/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. ATLETICO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 CON DIFFIDA INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ATLETICO CASSANO/VIRTUS RUTIGLIANO DEL 03.11.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 244 del 6.11.2018)

Con decisione del 6.11.2018 il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 ha inflitto la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida alla reclamante A.S.D. Atletico Cassano “perché propri sostenitori nel corso dell’incontro rivolgevano agli arbitri corali ingiurie e minacce”. Inoltre, al termine dell’incontro, “alcuni sostenitori col volto coperto (…) circondavano l’auto del primo arbitro ritardandone la partenza e colpendo con pugni la carrozzeria e con sputi il finestrino”, mentre “altri sostenitori lanciavano oggetti contro l’autovettura del secondo arbitro”.

In particolare dal rapporto dell’arbitro, sig. Pasquale Marcello Falcone di Foggia, si legge che “durante la gara tifosi della squadra locale intonavano cori ingiuriosi nei confronti della terna arbitrale” e che “tali comportamenti continuavano anche dopo la gara, sfociando in aggressione”. Nello specifico, “quando il commissario di  campo si è allontanato, alcuni soggetti col volto coperto da sciarpe e cappello della squadra locale ci hanno dapprima bloccato il passaggio e colpito con sputi che hanno attinto i finestrini chiusi e pugni sulla autovettura”.

Questa ricostruzione dei fatti è confermata dai rapporti dell’arbitro in seconda, sig. Luca Petrillo di Catanzaro, e della cronometrista, sig.ra Antonella Maglietta di Bari.

Il commissario di campo, sig. Bruno Loperfido, dopo aver lasciato la terza arbitrale al parcheggio della struttura di gioco, si allontanava per raggiungere la propria autovettura, ma udiva “forti urla e grida provenienti dall’esterno della recinzione del complesso, lungo la strada di ingresso/uscita dell’impianto”. Giunto sul luogo, però, non riscontrava alcunché, perché il fatto violento e minaccioso dei tifosi della squadra locale si era ormai già consumato.

Ulteriore infrazione posta alla base della predetta ammenda si sostanzia nel “non aver predisposto apposito locale a favore dell’arbitro donna”, circostanza confermata dal referto di gara del commissario di campo.

Propone reclamo la società Atletico Cassano, chiedendo una cospicua riduzione dell’ammenda inflitta in primo grado e la cancellazione della diffida.

La difesa della società reclamante sostiene di aver predisposto il locale per l’arbitro di sesso femminile, seppur non adiacente a quello degli altri due direttori di gara e di aver predisposto le misure di sicurezza per accompagnare la cronometrista in tale spogliatoio. La donna, però, anche a fronte di tale opzione, esprimeva la volontà di condividere gli spazi con gli altri due colleghi maschi. Inoltre, seconda la tesi difensiva, due dirigenti della Atletico Cassano e due addetti alla sicurezza accompagnarono la terna fino alla loro uscita dagli spogliatoi, assicurandosi che gli arbitri entrassero nelle loro automobili e lasciassero il parcheggio della struttura.

Peraltro, sostiene la società pugliese, che gli arbitri ripartirono regolarmente e solo due persone, ai di fuori dell’impianto, poste sulla strada provinciale, gridavano e minacciavano gli stessi, invadendo la carreggiata.

In definitiva, secondo le deduzioni difensive, nessun fatto rilevante accadeva nell’impianto di gioco e nelle sue immediate vicinanze.

Il reclamo, però, è infondato e, per l’effetto, va rigettato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

Partendo dal presupposto che la ricostruzione dei fatti è quella cristallizzata dai referti della terna arbitrale e del commissario di campo, la norma applicabile al caso di specie è l’art. 14 C.G.S. (Responsabilità delle società per fatti violenti dei sostenitori), in forza del quale “le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, quando siano direttamente collegati ad altri comportamenti posti in essere all’interno dell’impianto sportivo, da uno o più dei propri sostenitori se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone”.

La disposizione chiarisce che i soggetti titolari di responsabilità (oggettiva) per  la  condotta ritenuta illecita sono le società sportive, che rispondono per i fatti violenti commessi dai loro sostenitori.

La condotta che la norma intende sanzionare direttamente è costituita da questi «fatti violenti», specificandone poi – in termini spaziali, temporali e causali – il contenuto concreto. Per quanto riguarda la dimensione spaziale, possono configurare un illecito, ai sensi della  giustizia sportiva, solo quei fatti violenti che siano stati commessi all’interno dell’impianto sportivo «proprio» della società interessata o nelle aree esterne immediatamente adiacenti.

Per aree esterne «immediatamente adiacenti» all’impianto sportivo si intendono quelle aree che, pur situate fuori dall’impianto, sono visibili a occhio nudo da un osservatore, o, quantomeno, siano comunque contigue all’impianto.

In questa definizione rientrano certamente anche il parcheggio del Palasport di Cassano Murge (BA), dove si sono svolti i fatti per cui è causa, il suo varco di accesso e la strada provinciale prospicente al predetto ingresso

La responsabilità descritta nell’art. 14 C.G.S. viene considerata di matrice oggettiva in quanto pone in capo alle società sportive una responsabilità per fatti non posti in essere da loro, bensì commessi da altri soggetti, «uno o piú sostenitori», per tali dovendosi intendere anche i soggetti che con pugni e sputi hanno impedito alle vetture della terna arbitrale di lasciare il parcheggio della struttura sportiva.

Il ricorso all’istituto della responsabilità oggettiva da parte dell’ordinamento sportivo e il suo prescindere dall’accertamento della sussistenza del dolo o della colpa sono inevitabili in quanto, non disponendo questo di sufficienti risorse, strutture, personale e non conoscendo procedimenti cautelari, non può permettersi di lasciare determinati eventi privi di conseguenze sanzionatorie.

L’ultimo comma dell’art. 14, rinviando all’articolo precedente, prevede la possibilità di esimenti e attenuanti della responsabilità delle società sportive. La prima attenuante consiste nell’adozione ed efficace attuazione, da parte della società, precedentemente al fatto, di «modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di  quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo». La seconda, invece, consta nell’avere, la società, «concretamente cooperato con le forze dell’ordine e le altre autorità competenti per l’adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni».

Nella vicenda oggetto del presente giudizio la società Atletico Cassano, pur avendo esibito richiesta di forza pubblica, poneva in essere inadeguate misure d’ordine. Ne è prova l’aggressione ricevuta dall’arbitro Falcone al termine dell’incontro e lo spiacevole episodio avvenuto nel parcheggio della struttura che ha coinvolto la terna arbitrale.

Acclarata l’assenza delle circostanze attenuanti normativamente previste, questa Corte reputa doverosa l’irrogazione dell’ammenda con diffida alla società pugliese.

Per quanto concerne il quantum della sanzione, bisogna modellare l’istituto della responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà. Il calcio dilettantistico, ad esempio, prevede budget societari di dimensioni notevolmente minori rispetto a quelli professionistici; ne consegue che l’irrogazione di una sanzione pecuniaria di elevata entità, mentre risulta particolarmente afflittiva per i primi, non costituisce invece un peso eccessivo per i secondi. Stesso discorso può farsi per il Calcio a 5, che sicuramente dispone di minori risorse rispetto al movimento calcistico ordinario. Il Giudice Sportivo, allora, per scongiurare il rischio che l’istituto della responsabilità oggettiva si traduca nella continua irrogazione di sanzioni pecuniarie capaci di generare problematiche patrimoniali e dissesti economici in capo ad una o più società, con conseguenze anche sulla regolarità delle competizioni, suole, sempre entro certi limiti, mitigare la responsabilità oggettiva con il principio di sussidiarietà e personalità della sanzione. In tal senso, le società sarebbero sanzionate solo nei casi di omessa individuazione, da parte dell’arbitro nel referto di gara ovvero degli altri organi preposti al controllo, dei responsabili dei comportamenti violenti e/o antisportivi. In questo modo, la responsabilità ricade sulla società solo quando non è possibile applicare la sanzione al sostenitore, rispettando maggiormente il principio costituzionale della personalità della responsabilità.

Pertanto, in virtù del fatto che non sono stati individuati personalmente i tifosi responsabili dei fatti violenti e ingiuriosi verificatisi nel parcheggio dello stadio e nella strada provinciale immediatamente prospicente a questo, la Corte Sportiva di Appello Nazionale reputa congrua la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 con diffida, in quanto riferita ai minimi edittali.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Atletico Cassano di Cassano delle Murge (Bari).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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