F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUFFA CLAUDIO MATIAS SEGUITO GARA MANTOVA/VILLAFRANCA VERONESE DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

RICORSO DEL MANTOVA 1911 S.S.D. A.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUFFA CLAUDIO MATIAS SEGUITO GARA MANTOVA/VILLAFRANCA VERONESE DEL 22.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 68 del 27.12.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al calciatore Cuffa Claudio Matias, tesserato della S.S.D. A.R.L. Mantova 1911, la sanzione della squalifica di 3 giornate effettive di gara “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Avverso tale decisione la S.S.D. A.R.L. Mantova 1911 ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per la riforma del provvedimento con riduzione della sanzione a due sole giornate effettive di gara.

Il reclamo proposto dalla S.S.D. A.R.L. Mantova 1911 va accolto per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

In riferimento alla squalifica per tre giornate effettive di gara comminata al proprio calciatore Cuffa Claudio Matias, la reclamante eccepisce l’errata interpretazione dei fatti operata dal Giudice Sportivo, e comunque  l’eccessiva gravosità della sanzione da questi irrogata.

Sul punto la società, non condividendo la ricostruzione operata dal predetto organo giudicante, deduce l’assoluta mancanza di volontarietà e di intenzionalità della condotta perpetrata dal proprio tesserato, il quale avvicinandosi precipitosamente ad un giocatore avversario lo avrebbe colpito con il gomito.

Infatti, come evidenziato dalla reclamante, lo scontro tra il proprio tesserato e il giocatore della squadra avversaria sarebbe avvenuto nel corso di una azione, e non a gioco fermo.

Sicché, secondo la reclamante, la condotta del proprio tesserato, per quanto deprecabile e meritevole di sanzione, non può essere qualificata come “violenta”.

La Corte esaminata la documentazione in atti, ai sensi dell’art. 34, comma V, C.G.S. ha ritenuto necessario procedere all’audizione del Direttore di Gara, sig. Gianluca Grasso della Sez. di Ariano Irpino, il quale ha precisato che lo scontro tra i due calciatori era avvenuto a palla lontana ma non a gioco fermo.

Tanto premesso, il comma 4 dell’art. 19 C.G.S. prende in considerazione le sanzioni irrogabili ai calciatori nel caso di condotte antisportive, ingiuriose, irriguardose o violente.

Si prevede, infatti, la sanzione della squalifica per la durata di due giornate  nel  caso  di condotta gravemente antisportiva e nelle ipotesi di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

In caso di condotta violenta, invece, la sanzione applicabile è la squalifica per una durata minima di tre giornate ove il comportamento sanzionato sia diretto nei confronti di calciatori o di altre persone presenti (cinque giornate in caso di condotta di particolare gravità), mentre ha una durata minima di otto giornate nel caso in cui sia diretta nei confronti degli ufficiali di gara.

In particolare, la condotta violenta consiste in un comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti tanto a produrre danni da lesioni personali quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa e incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF; nonché, Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 18 gennaio 2011, n. 153/CGF; Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 19 novembre 2011, n. 100/CGF; Corte giust. fed., 13 settembre 2010, cit.; e Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 27 maggio 2010, n. 272/CGF).

Tale condotta, quindi, si distingue dalla meno grave condotta antisportiva poiché quest’ultima si risolve piuttosto in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. Corte giust. fed., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Tenuto conto delle dichiarazioni rese dal Direttore di Gara, sig. Grasso Gianluca della Sez. di Ariano Irpino, risulta evidente che, nel caso in esame, la condotta posta in essere dal calciatore Cuffa Claudio Matias debba essere considerata “antisportiva” alla luce del dato normativo.

La ricostruzione offerta dal Direttore di Gara consente certamente di riqualificare la condotta posta in essere dal calciatore Cuffa Claudio Matias e, per l’effetto, di rivalutare nel complesso la gravità dell’azione, imponendosi la comminazione di una sanzione più equa e proporzionata.

Sotto il profilo del quantum alla luce delle suesposte considerazioni questa Corte, riducendo la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ritiene doversi applicare la sanzione della squalifica  di  2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., sentito l’arbitro, accoglie il ricorso come  sopra  proposto  dalla società Mantova 1911 A.R.L. di Mantova riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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