F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE CHIETI/SALENTO DELL’8.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND – Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. CALCIO FEMMINILE CHIETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA  DI  COPPA  ITALIA  SERIE  C  FEMMINILE  CHIETI/SALENTO  DELL’8.12.2018  (Delibera  del  Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND – Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018)

Con decisione pubblicata mediante Com. Uff. n. 34 del 12.12.2018, il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile LND infliggeva alla A.S.D. Calcio Femminile Chieti la sanzione della perdita della gara con punteggio 0 – 3 poiché, ex art. 17, comma I, C.G.S., oggettivamente responsabile della mancata prosecuzione e conclusione della gara di Coppa Italia Serie C Femminile Chieti/Salento dell’8.12.2018 .

Avverso tale decisione la A.S.D. Calcio Femminile Chieti ha proposto reclamo ex art. 36 bis C.G.S. per l’annullamento della delibera emessa dal predetto organo giudicante e conseguente disposizione della ripetizione dell’incontro.

E’ intervenuta, in qualità di contro-interessata, l’A.S.D. Salento Soccer Women eccependo la totale infondatezza dell’avverso reclamo e chiedendone il rigetto.

Il reclamo proposto dalla A.S.D. Calcio Femminile Chieti è infondato per le seguenti considerazioni in

DIRITTO

L’art.  4  C.G.S.  prende  in  considerazione  le  varie  forme  di  responsabilità  delle  società calcistiche, precisando che le stesse rispondono oggettivamente del funzionamento della struttura sportiva utilizzata, del mantenimento dell’ordine pubblico e della sicurezza per le gare dalle stesse organizzate, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.

Più specificamente l’art. 17 C.G.S. stabilisce che “La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa piú favorevole, fatta salva l’applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell’art.1 bis, comma. Non si applica la punizione sportiva della perdita della gara qualora si verifichino fatti o situazioni, imputabili ad accompagnatori ammessi al recinto di giuoco o sostenitori della società, che abbiano comportato unicamente alterazioni al potenziale atletico di una o di entrambe le società. La società ritenuta responsabile è punita con la sanzione minima della penalizzazione di punti in classifica in misura almeno pari a quelli conquistati al termine della gara.

Se il fatto o la situazione è di particolare tenuità, può essere irrogata, in luogo di tale sanzione, una delle sanzioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) dell’art. 18, comma 1. Se la situazione è di particolare gravità si applica inoltre una delle sanzioni di cui alle lettere d), e), f) dell’art. 18, comma 1”.

Dal rapporto arbitrale presente in atti si evince che al termine del secondo tempo regolamentare, con il punteggio fermo sullo 0 – 0, l’impianto di illuminazione dello Stadio Comunale G. Angelini di Chieti risultava non funzionante e che, vista la necessità di proseguire l’incontro – come da Regolamento – attraverso la disputa dei tempi supplementari, veniva sollecitata dal Direttore di Gara l’accensione dell’impianto luci.

Sennonché il riscontro negativo pervenuto da parte del Presidente e da altri addetti della Società A.S.D. Calcio Femminile Chieti aveva imposto all’arbitro la sospensione dell’incontro.

Tanto premesso, la reclamante sostiene di non essere responsabile del mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione.

Lo Stadio G. Angelini di Chieti è, infatti, di proprietà del Comune di Chieti, unico possessore delle chiavi della cabina elettrica sita all’interno della struttura, a cui possono avere accesso soltanto i tecnici comunali specializzati.

Nonostante la richiesta presentata tempestivamente dalla società ospitante, nessun tecnico comunale si era presentato allo Stadio quel giorno poiché tutti impegnati a curare l’accensione delle luci natalizie in città.

Tale condizione, secondo la ricostruzione offerta dalla società reclamante, avrebbe costituito una causa di forza maggiore, ragion per cui nessun inadempimento può esserle ascritto.

E’ del tutto evidente, invece, come tale responsabilità oggettiva sussista nel caso in esame.

L’assenza di tecnici comunali specializzati, ancorché impegnati quel giorno per l’accensione delle luci natalizie in città, non può costituire causa di forza maggiore.

La forza maggiore presuppone, infatti, il ricorrere di circostanze e fatti straordinari e imprevedibili.

Nel caso di specie la disputa dei tempi supplementari costituiva certamente una possibilità concreta, così come prevedibile era la carenza di visibilità determinata dalla progressiva diminuzione della luce naturale con il calare del sole.

D’altronde il problema era stato già ravvisato dal Direttore di Gara il quale nel corso del secondo tempo regolamentare aveva prontamente richiesto l’accensione delle luci.

La reclamante non ha quindi prodotto alcuna prova atta ad escludere la propria responsabilità, e, in particolare, che l’assenza di personale tecnico specializzato dipendesse da causa ad essa non imputabile.

La società ospitante non ha provato, mediante allegazione documentale, di aver notificato al Comune di Chieti la richiesta di presenza di personale tecnico specializzato in occasione dell’incontro di Coppa Italia Serie C Femminile Chieti/Salento dell’8.12.2018.

Tra gli allegati è presente, infatti, un’unica comunicazione del Comune di Chieti mediante la quale era stata riscontrata verosimilmente una richiesta di chiarimenti pervenuta in data 13.12.2018, ossia in epoca successiva e non antecedente alla disputa dell’incontro.

Tale circostanza è stata evidenziata anche dalla controinteressata A.S.D. Salento Soccer Women nella propria memoria presente in atti.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Calcio Femminile Chieti di Chieti.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it