F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DEL. S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/CASSINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

RICORSO DEL. S.S.D. ALBALONGA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 1.800,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ALBALONGA/CASSINO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 64 del 19.12.2018)

La società SSD Albalonga ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uffi. n. 64 del 19.12.2018, con la quale, a seguito della gara Albalonga/Cassino del 16.12.2018, è stata inflitta alla reclamante la seguente sanzione:

- ammenda di € 1.800,00 (milleottocento) "per avere i propri sostenitori lanciato diversi sputi all’indirizzo di un A.A. attingendolo tre volte al polpaccio e una volta sulla spalla, di aver rivolto espressioni costituenti discriminazione per ragioni di provenienza territoriale (R A – R AA)".

La reclamante nel ricorso presentato ha chiesto in accoglimento del reclamo, un drastico ridimensionamento dell’ammenda portandola ad equità.

Questa Corte Sportiva di Appello esaminato il ricorso in oggetto, considerati i fatti  come accaduti e come riportati nei rapporti ufficiali di gara, accoglie il ricorso presentato e riduce la sanzione dell’ammenda come già inflitta ad € 1.000,00 (mille).

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Albalonga di Albano Laziale (Roma) riduce la sanzione dell’ammenda a € 1.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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