F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONE III – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 088/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 77/CSA del 10 Gennaio 2019 RICORSO DELL’ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5 TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018)

RICORSO DELL’ASDP SAN PIETRO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA V.I.P. C5  TOMBOLO/SAN PIETRO DEL 16.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 447 del 20.12.2018)

Il Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 infliggeva:

- la sanzione dell’ammenda di € 700,00 alla reclamante;

- la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara alla calciatrice Serrao Linda;

- la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara alla calciatrice Savazzi Carol.

Avverso la decisione del Giudice Sportivo preannunciava reclamo la società ASDP San Pietro con nota del 21.12.2018, alla quale seguiva trasmissione della documentazione da parte della Segreteria con nota prot. 12678/AM/mnn del 28.12.2018, cui peraltro non faceva seguito la proposizione da parte della ricorrente di alcun motivo di reclamo nel termine perentorio previsto dall’art. 36-bis comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, con conseguente inammissibilità del reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASDP San Pietro di Bozzolo (Mantova).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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