F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE- 2018/2019– FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 044/CSA del 30/10/2018 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 040/CSA – (Sez.unite) 18 Ottobre 2018 RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI: – PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3; – AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL SIG. BRUNELLO NICOLA; INFLITTE SEGUITO GARA DI CAMPIONATO PRIMAVERA 2 PADOVA/HELLAS VERONA DEL 15.09.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 18.9.2018)

RICORSO DELLA HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LE SANZIONI:

-        PERDITA DELLA GARA CON PUNTEGGIO DI 0-3;

-        AMMONIZIONE CON DIFFIDA AL SIG. BRUNELLO NICOLA;

INFLITTE  SEGUITO  GARA  DI  CAMPIONATO  PRIMAVERA  2  PADOVA/HELLAS  VERONA  DEL  15.09.2018

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 28 del 18.9.2018)

 

Con atto, spedito in data 19.10.2018, la Società Hellas Verona FC ha preannunciato la proposizione di ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie B (pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 18.9.2018 della predetta Lega) con la quale, con riferimento alla gara Padova/ Hellas Verona, disputatasi in data 15.9.2018, valida per il Campionato Primavera 2 2018/2019, era stata irrogata alla predetta Società la sanzione della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0-3, oltre all’ammonizione con diffida comminata al sig. Brunello Nicola, in qualità di Dirigente accompagnatore ufficiale della Società ricorrente .

A seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, la Società Hellas Verona FC, ha fatto pervenire, tempestivamente, i motivi di ricorso.

Il ricorso della società Hellas Verona FC è meritevole di accoglimento, per le motivazioni che seguono.

Come in più occasioni affermato da questa Corte, l’articolo 22 del vigente Codice di Giustizia Sportiva regola, nei suoi 12 commi, la materia della esecuzione delle sanzioni comminate ai tesserati ed, in particolare, prescrive, nei commi 3, 4, 5 e 6 le regole in base alle quali i calciatori tesserati sono chiamati a scontare le squalifiche loro comminate.

In particolare dalla lettura dei quattro commi, in precedenza ricordati, dell’art. 22 C.G.S., nonché dall’analisi del comma 11 del precedente art. 19 C.G.S. è possibile desumere la sussistenza di due principi guida da cui far emergere le chiavi di lettura per l’interpretazione della normativa: a) quello dell’effettività della sanzione irrogata sanzione, che deve, comunque, essere scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza; b) quello della separazione delle competizioni in virtù del quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato. Come è facile rilevare dalla lettura del sesto comma dell’art. 22 C.G.S. i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione, in alcune ipotesi, cede al principio principe della effettività della sanzione, e ciò accade quando non è possibile rispettare il discrimine previsto dall’undicesimo comma dell’art. 19 C.G.S., poiché, operando in tal modo, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, in quanto la stessa resterebbe legata ad una circostanza meramente teorica lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato. Pertanto, le casistiche che vengono in rilievo e che la normativa, non sempre, contribuisce a chiarire, in virtù di una potenziale contraddittorietà rinvenibile nei contesti dei commi 3 e 6 dell’art. 22 C.G.S., sono quelle in cui non è possibile realizzare la compresenza dei due principi quello della certezza della applicazione della sanzione, che nell’ordinamento sportivo deve sempre essere attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio,  nonché  quello  ulteriore  della  possibilità  di  far  scontare  la  sanzione  comminata nell’ambito  dello  stesso  torneo  e/o  competizione  nel  quale  il  comportamento  illecito  è  stato perpetrato con la conseguente irrogazione della sanzione.

Venendo al caso di specie, deve evidenziarsi, preliminarmente, che, ai sensi dell’art.58, comma 3, ultimo periodo, delle N.O.I.F. al campionato Primavera, “…..possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di tre "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il 20° anno di età nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva”.

Ne deriva che il calciatore della Società ricorrente, SAVELJEVS Aleksejs, nato il 30/1/1999, all’inizio della stagione sportiva 2018/2019 aveva già compiuto il 19° anno di età e, pertanto, non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare, nella stagione sportiva 2018/2019, al Campionato Primavera, se non come “fuori quota” (la Società ricorrente ha, peraltro, prodotto ampia prova della circostanza che il . Saveljevs fa parte della prima squadra della Hellas Verona FC, militante, nella stagione sportiva 2018/2019, nel Campionato di Serie BKT.

Va, però, detto che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non fa venire meno il passaggio del calciatore interessato alla categoria diversa da quella Primavera; tant’è che, quand’anche il Saveljevs si fosse astenuto dal prendere parte ad una delle gare del Campionato Primavera 2 2018/2019, non avrebbe, comunque, utilmente, scontato la squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo al termine della Stagione Sportiva 2017/2018 quando partecipava al Campionato Primavera 1, dal momento che l predetto calciatore non poteva più qualificarsi come calciatore “Primavera” ai sensi e per gli effetti di cui all’art.58 delle N.O.I.F..

Alla luce di quanto sopra, emerge chiaramente come l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata.

La predetta squalifica andava, pertanto, scontata (così come avvenuto) non partecipando ad una gara ufficiale della prima squadra della società di appartenenza del Saveljevs ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 22 comma 6 C.G.S. che, testualmente, recita: “…..qualora il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione o categoria di appartenenza, in caso di attività del settore per l’attività giovanile e scolastico, la squalifica  è  scontata,  in  deroga  al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare  ufficiali  la  prima  squadra  della  nuova società o della nuova categoria di appartenenza…..”.

Dalla documentazione allegata al ricorso dalla Società  ricorrente e da quella ulteriore prodotta in sede di udienza, risulta, infatti, che il calciatore Saveljevs Aleksejs, non ha partecipato alla gara del Campionato Serie BKT, Hellas Verona/Padova disputatasi in data 26.8.2018, così scontando il residuo di squalifica dell’anno precedente.

Alla luce di quanto sopra, poiché la partecipazione del calciatore Saveljevs Aleksejs (nella qualità di “fuori quota”) alla gara Padova/ Hellas Verona del Campionato Primavera 2, 2018/2019, disputatasi in data 15.9.2018,, deve ritenersi regolare, in accoglimento del reclamo proposto dalla Società Hellas Verona FC, ed in riforma dell’impugnato provvedimento del Giudice Sportivo, va ripristinato il risultato della predetta gara conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.S.A. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Hellas Verona F.C. di Verona annulla le sanzioni inflitte ripristinando il risultato conseguito sul campo di 2 - 3.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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