F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE – SEZIONI UNITE – 2018/2019 – FIGC.IT – ATTO NON UFFICIALE – DECISIONE PUBBLICATA SUL C.U. n. 090/CSA del 01/02/2019 (motivazioni) con riferimento al C.U. n. 49/CSA del 08 Novembre 2018 RICORSO DELL’A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPEZIA CALCIO FEMMINILE/NOVESE CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

RICORSO DELL’A.S.D. SPEZIA CALCIO FEMMINILE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPEZIA CALCIO FEMMINILE/NOVESE CALCIO FEMMINILE DEL 14.10.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso Dipartimento Calcio Femminile – Com. Uff. n. 24 del 18.10.2018)

Con ricorso del 16.10.2018 la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile adiva il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile chiedendo che, in relazione alla gara Spezia Calcio Femminile/Novese Calcio Femminile del 14.10.2018, valevole per il Campionato di Serie C Femminile e terminata con il punteggio di 0-6, fosse comminata a carico della Novese Calcio Femminile la punizione sportiva della perdita della gara per 3-0 per avere quest’ultima effettuato, nel corso della gara medesima, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni, in violazione del combinato disposto dell’art. 74, 2° comma. N.O.I.F. e del Com. Uff. n. 9 del 29.8.2018.

Il Giudice Sportivo, con la delibera oggi impugnata (C.U. n. 24 del 18.10.2018), respingeva il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile sul presupposto che “pur non trattandosi di un errore tecnico o di una violazione di particolare tenuità bensì si è in presenza di una violazione nella quale vanno valutate tutte le circostanze del caso, che potrebbero aver alterato il regolare svolgimento della gara e quindi il suo risultato. Rilevato anche che la violazione sia stata posta in essere in un ambito dilettantistico e all’interno di questi in  un campionato non di categoria superiore e che, inoltre, la sostituzione sia avvenuta quando il risultato era già stato fissato sul punteggio di 0-6 in favore della società Novese, risultando così escluso che l’infrazione in esame possa aver ragionevolmente influito sul risultato”. Limitava quindi la sanzione all’ammenda di € 150,00 a carico della società Novese ed all’inibizione per giorni 14 al dirigente Maddalena D’Avino.

Avverso tale delibera ha interposto reclamo la società A.S.D. Spezia Calcio Femminile con atto del 21.10.2018, di seguito a preannuncio del 15.10.2018.

Premessa la pacifica ricorrenza del fatto storico, che cioè la società Novese avesse sostituito n. 4 calciatrici nel corso della gara avvalendosi all’uopo di n. 4 interruzioni del gioco, la reclamante lamenta in primo luogo un’inspiegabile disparità di trattamento rispetto ad analoghe situazioni (interruzioni superiori a tre complessive) che avevano invece indotto lo stesso Giudice Sportivo, nei Campionati di Serie B e Primavera, a comminare la sanzione della perdita della gara a carico della società responsabile della medesima violazione.

In secondo luogo, la reclamante sostiene che, rispetto alla previsione di cui al Com. Uff. del Dipartimento Calcio Femminile n. 9 del 29.8.2018, utilizzando una non consentita quarta interruzione del gioco, la società Novese aveva schierato una calciatrice che non avrebbe avuto diritto a prendere parte alla gara.

Conclude pertanto per la totale riforma della decisione impugnata e per la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3-0 da infliggersi in danno della società Novese.

La F.C.D. Novese Calcio Femminile ha resistito con rituali controdeduzioni con le quali, dopo un’ampia disamina della normativa di riferimento, con particolare riferimento alla sovrapposizione gerarchica dell’art. 74 N.O.I.F. rispetto alle disposizioni di cui al Com. Uff. del Dipartimento Calcio Femminile n. 9 del 29.9.2018, conclude nel senso che l’irregolarità conseguente ad una quarta o quinta interruzione finalizzata a consentire  altrettante  sostituzioni,  giammai  potrebbe  comportare l’applicazione di una sanzione così grave quale la perdita della gara, tantomeno nel caso di specie in cui

tale irregolarità si era manifestata sul punteggio di 0-6 in favore della Novese. Conclude pertanto per il rigetto del reclamo.

Il reclamo della A.S.D Spezia Calcio Femminile è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Deve premettersi che non è contestato che la società Novese Calcio Femminile ha effettuato, nel corso della gara, n. 4 sostituzioni avvalendosi di altrettante interruzioni.

Ciò premesso, va condivisa la doglianza della reclamante circa l’ingiustificata diversità di regime sanzionatorio che il Giudice Sportivo ha applicato, per la medesima violazione, tra gare del campionato di serie B femminile e Primavera e gare del campionato di serie C femminile, essendo evidente che le conseguenze (sul regolare svolgimento della gara) della avvenuta sostituzione di un calciatore mercè l’utilizzo di un’interruzione non consentita (nel senso se quel calciatore avesse o meno titolo per partecipare alla gara stessa) non possono essere diverse a seconda del tipo di campionato in cui la gara viene disputata.

Sta di fatto che, contrariamente a quanto auspicato dalla reclamante, siffatta irregolarità non è suscettibile di comportare la sanzione della perdita della gara ai sensi dell’art. 17, 5° comma, N.O.I.F. (tanto che le pronunce del Giudice Sportivo che avrebbero dato luogo a provvedimenti contradditori sono state in tal senso riformate da questa Corte Sportiva).

Premesso che l’art. 74, 2° comma, N.O.I.F.,  per tutte le gare organizzate dalla  Lega Nazionale Dilettanti, consente la sostituzione fino a 5 calciatori/calciatrici, il Com. Uff. n.  9  del  29.8.2018  ha emanato specifiche disposizioni riguardanti le  competizioni  organizzate  dal  Dipartimento  Calcio Femminile per la stagione 2018/2019, disciplinando in particolare per il Campionato di Serie C (art. 6, 1°, 2° e 3° comma), la partecipazione delle calciatrici alle singole gare sia sul piano quantitativo (in numero minimo di 11) che sul piano qualitativo (in relazione all’età ed al tesseramento) e sanzionando espressamente le relative violazioni con la perdita della gara in  applicazione  dell’art.  17,  5°  comma, C.G.S..

La medesima disposizione regolamentare prevede inoltre (4° comma) che “ai sensi dell’art. 74 comma 2 delle N.O.I.F. possono essere sostituite fino a cinque calciatrici per ciascuna squadra indipendentemente dal ruolo ricoperto, utilizzando a tal fine tre interruzioni nel corso della gara oltre a quella prevista tra i due periodi di gioco”.

Ebbene, è evidente la diversa portata, sul piano disciplinare, dell’utilizzo di una sostituzione oltre le cinque consentite, rispetto alla mera interruzione (oltre le tre consentite) per realizzare le cinque sostituzioni: e ciò non soltanto per l’omessa previsione, in  siffatta  fattispecie,  della  sanzione  della perdita della gara invece prevista per le violazioni di cui al 1°, 2° e 3° comma.

La suddetta disposizione di cui al Com. Uff. n. 9, difatti, mentre nel primo caso si propone di conferire piena effettività al richiamato art. 74, 2° comma, N.O.I.F. anche per il Campionato di Serie C Femminile, ribadendo i limiti entro cui le squadre possono utilizzare il proprio potenziale atletico nel corso di una stessa gara, nel secondo caso appare evidentemente finalizzata ad evitare, per effetto delle plurime sostituzioni consentite, la eccessiva dilatazione dei tempi di svolgimento della gara e la penalizzazione della continuità del gioco.

Le rispettive violazioni, pertanto, non possono venire assoggettate ad un medesimo regime sanzionatorio, per di più particolarmente grave, se non altro in ossequio al generale principio  di gradualità che impone appunto di parametrare la sanzione alla diversa entità della violazione commessa.

Ciò premesso, ritiene questa Corte Sportiva che la punizione della perdita della gara (in applicazione dell’art. 17, 5° comma C.G.S.) possa trovare applicazione solo nel caso di utilizzo di calciatori/calciatrici al di là del numero massimo consentito, perché solo in tal caso si realizzerebbe la fattispecie ivi prevista della partecipazione alla gara di calciatori/calciatrici “che comunque non abbiano titolo per prendervi parte”.

Diversamente, invece, nel caso di sostituzione entro il numero consentito, seppure usufruendo di un’interruzione ulteriore rispetto alle tre previste: in tale ipotesi, difatti, il calciatore ha senz’altro titolo per partecipare alla gara, ancorchè tale partecipazione si concretizzi con modalità che, lungi dall’influire significativamente sul regolare svolgimento della gara stessa, ne abbiano solo comportato la momentanea interruzione (seppure illegittima).

A ciò si aggiunga, vista la puntuale annotazione delle sostituzioni contenuta nel referto, che l’arbitro ha evidentemente ritenuto di non poter impedire una quarta o una quinta interruzione per far luogo ad una sostituzione consentita: il che rende di dubbia utilità sul piano pratico, oltre che di dubbia logica, la prevista divaricazione tra il numero delle sostituzioni ed il numero delle interruzioni.

In definitiva, poiché la mera interruzione (non consentita) funzionale alla sostituzione (consentita) di un calciatore/calciatrice, riveste rilievo del tutto marginale rispetto al regolare svolgimento della gara, il reclamo della A.S.D. Spezia Calcio Femminile deve essere respinto.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Spezia Calcio Femminile di La Spezia.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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